18 aprile 2015

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Una modifica allo Statuto aggiunta a metà del cinquecento”

Lo stemma degli Appiani
umbertocanovaro@ - Rubrica “LXXVIII ORDINE  della BONA  MEMORIA dell’Illustrissimo Signore Iacopo V”: «Di ordine del Nostro Ill.mo signore Iacopo Quinto signor di Piombino si fa la presente constitutione et ordinamento, che a nessuna persona sia lecito o per se o per altra, riscattare o comprare robba di qualunque condittione sia da Corsali di qualunque luogo siano, sotto pena di Ducati Cento d’oro larghi, applicati  (versati, nda) alla Cammera di sua sig.ria Ill.ma e di perdere la  Robba ricatata o vero comprata e li denari pagati per essa in detto recatto o compra; e della detta compra o ricatto ciascuno possi essere admesso accusatore; la quale constitutione inviolabilmente et in perpetuum si debbi osservare». È questa una disposizione più recente rispetto alle precedenti già pubblicate nelle scorse settimane, sia per il linguaggio usato in tutto il testo (ad esempio: non più “Statuiamo et ordiniamo….”, bensì di ordine direttamente dell’Ill.mo  Signore….; ancora, la pena per la ricettazione, non è in soldi  bensì in ducati). La possiamo ben collocare fra quelle (poche) aggiunte a metà del cinquecento. Umberto Canovaro