21 settembre 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Al mandante della percossa si raddoppiava la pena”

umbertocanovaro@ - Pene di chi perguote (4a parte) - Terminiamo  la disposizione riguardante le sanzioni previste per le percosse e le violenze fisiche alla persona. Le settimane scorse vedemmo le sanzioni edittali previste per le singole fattispecie criminose; oggi, analizziamo aggravanti ed attenuanti: «In tuti i detti casi (previsti in precedenza dalla norma, nda) le pene imposte all'offendente s'intendino duplicate a colui che farà offendere; et in tutti i detti casi per la confessione del reo spontanea, se li diminuisca la quarta parte della pena, et parimenti operi la detta diminuzione la pace della parte offesa, purché si diminuisca una sola quarta parte». Quindi, al mandante della percossa si raddoppiava la pena; e in caso di confessione o perdono dell'offeso, la si diminuiva di un quarto; ma in presenza di entrambe le attenuanti, al massimo si poteva scalare solo un quarto di essa. Umberto Canovaro