umbertocanovaro@ - Pene di chi perguote (4a
parte) - Terminiamo la disposizione
riguardante le sanzioni previste per le percosse e le violenze fisiche alla
persona. Le settimane scorse vedemmo le sanzioni edittali previste per le
singole fattispecie criminose; oggi, analizziamo aggravanti ed attenuanti: «In
tuti i detti casi (previsti in precedenza dalla norma, nda) le pene imposte
all'offendente s'intendino duplicate a colui che farà offendere; et in tutti i
detti casi per la confessione del reo spontanea, se li diminuisca la quarta
parte della pena, et parimenti operi la detta diminuzione la pace della parte
offesa, purché si diminuisca una sola quarta parte». Quindi, al mandante della
percossa si raddoppiava la pena; e in caso di confessione o perdono
dell'offeso, la si diminuiva di un quarto; ma in presenza di entrambe le
attenuanti, al massimo si poteva scalare solo un quarto di essa. Umberto
Canovaro