17 gennaio 2015

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Lo sbandito possa essere offeso impunemente da chiunque"

umbertocanovaro@ - Rubrica XXXIII: “Che lo sbandito non sia ascoltato nelle cause” - «Lo sbandito  (esiliato in qualche altra zona dell’Isola, nda) o condannato per causa di qualche delitto, o per qualunque altra causa, non sia ascoltato a dire le sue ragioni (!) nelle cause civili o nelle criminali, finché sarà contumace nel bando. E se sarà stato bandito, ed esiliato per qualche delitto, o condannato in lire 200, o in altra pena pecuniaria maggiore, possa impunemente da chiunque essere offeso, e tale offendente, non ostante non possa per detta causa, punirsi, e condannarsi  in cosa alcuna». Umberto Canovaro