umbertocanovaro@ - Rubrica
XXXIII: “Che lo sbandito non sia ascoltato nelle cause” - «Lo sbandito (esiliato in qualche altra zona dell’Isola,
nda) o condannato per causa di qualche delitto, o per qualunque altra causa,
non sia ascoltato a dire le sue ragioni (!) nelle cause civili o nelle
criminali, finché sarà contumace nel bando. E se sarà stato bandito, ed
esiliato per qualche delitto, o condannato in lire 200, o in altra pena
pecuniaria maggiore, possa impunemente da chiunque essere offeso, e tale
offendente, non ostante non possa per detta causa, punirsi, e condannarsi in cosa alcuna». Umberto Canovaro