29 settembre 2017

LA LEGGE CHE VALORIZZA I COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE FINO A 5.000 ABITANTI

Fonte Agenzia Dire – ilVicinato@ - Ecco, in estrema sintesi, il contenuto della legge Realacci sui Piccoli Comuni: «L'articolo 1 chiarisce le finalità della legge che riguarda i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, provvedendo alla definizione di Piccolo Comune. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi. L'articolo 3 istituisce un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, per il finanziamento di investimenti per una serie di finalità. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. L'articolo 4 concerne il recupero e la riqualificazione dei centri storici e la promozione di alberghi diffusi mediante interventi integrati pubblici e privati. L'articolo 5 prevede l'adozione di misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado. L'articolo 6 consente la stipula di intese per l'acquisizione di case cantoniere e la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali. L'articolo 7 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con diocesi della chiesa cattolica e con altre confessioni religiose per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti. L'articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga. L'articolo 9 contiene disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti. L'articolo 10 concerne l'adozione di iniziative volte a garantire la distribuzione dei quotidiani anche nei piccoli comuni. Ai sensi dell'articolo 11, i piccoli comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Secondo quanto previsto dall'articolo 12, essi destineranno specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta. L'articolo 13 reca disposizioni in materia di attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane, mentre l'articolo 14 concerne la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli Comuni. L'articolo 15 prevede la predisposizione di un Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane. L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 17 riguarda le Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome».