29 giugno 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Le residenze non erano pignorabili, salvo che in un caso”

umbertocanovaro@ - Delle Cause  Criminali (2a parte) - Continuiamo  l'analisi  e la comparazione delle norme della terra del Ferrajo, riguardo alle cause criminali, cioè penali concludendo la lettura dell'apposito capitolo: «Le condennazioni pecuniarie non paghino ricrescimenti di sorte alcuna. Le confiscazioni  s'aspettino per la metà al fisco di Sua Altezza (cioè del Granduca, nda), un quarto alla Comunità, et un quarto allo Spedale, non derogando al privilegio di Sua Altezza, che le case non si possino confiscare, salvo per delitto di Lesa Maestà come in esso ampiamente si dice». La scorsa settimana vedemmo come le multe venivano ripartite, similmente a ciò che vediamo avvenire per le confische di beni in questo paragrafo. La civiltà giuridica del tempo voleva già che comunque le residenze non fossero pignorabili, salvo che in un caso. Umberto Canovaro