umbertocanovaro@ - Delle Cause Criminali (2a parte) - Continuiamo l'analisi
e la comparazione delle norme della terra del Ferrajo, riguardo alle
cause criminali, cioè penali concludendo la lettura dell'apposito capitolo: «Le
condennazioni pecuniarie non paghino ricrescimenti di sorte alcuna. Le confiscazioni s'aspettino per la metà al fisco di Sua
Altezza (cioè del Granduca, nda), un quarto alla Comunità, et un quarto allo
Spedale, non derogando al privilegio di Sua Altezza, che le case non si possino
confiscare, salvo per delitto di Lesa Maestà come in esso ampiamente si dice». La
scorsa settimana vedemmo come le multe venivano ripartite, similmente a ciò che
vediamo avvenire per le confische di beni in questo paragrafo. La civiltà
giuridica del tempo voleva già che comunque le residenze non fossero pignorabili,
salvo che in un caso. Umberto Canovaro