umbertocanovaro@ - Del modo di procedere
nelle Cause Criminali (1a parte) - Continuiamo l'analisi
e la comparazione delle norme criminali (penali) della terra del
Ferrajo, trattando di una disposizione riguardante le procedure: «Le cause
criminali, nelle quali si procederà per denunzia o accusazione di certa persona
habbino d'instanzia giorni venticinque, exceptuati giorni festivi in honore di
Dio, quale (termine,nda) cominci a correre dal giorno del accusa, o denunzia
inclusivamente, et li cinque seguenti doppo la citazione s'intendino comparendo
il reo, o essendo capturato per esaminarlo, et expedirlo come bisognerà; il che
fatto habbi il Commissario (giudice, nda) a statuire termine che li parrà
conveniente all'Accusatore a fare le sue prove, caso che il reo negasse, et poi
al reo decernere copia delle risposte, se vorrà haverle, et de testimoni
esaminati ad offensam (...)». Quindi, entro venticinque giorni dall'accusa o
denunzia, si doveva imbastire il processo, ed entro i successivi cinque giorni
si doveva, in pratica, svolgere il sistema probatorio di accusa e difesa. E lo
chiamiamo Medioevo! La prossima settimana continueremo l'analisi della
disposizione. Umberto Canovaro