16 novembre 2013

CONGRESSO DI VIENNA, L’ELBA DEI LORENA. UN REGOLAMENTO SPECIALE PER L'ELBA EMANATO IL 17 OTTOBRE 1815 CON MOTUPROPRIO DI FERDINANDO III GRANDUCA DI TOSCANA: “Una Cancelleria, quattro Comunità e sei Comunelli. I corpi politici locali saranno assegnato a turnazione e con il sistema del sorteggio fatto da liste (Borse) predisposte in base al censo”

ilvicinato@ - Fonte,  Marcello Camici - «Dopo la caduta di Napoleone e la restaurazione stabilita dal congresso di Vienna, Ferdinando III granduca di Toscana emana il 17 ottobre 1815 il motuproprio: “Regolamento particolare delle quattro Comunità dell’Elba”. Si tratta di norme molto importanti perché su di esse sarà organizzata tutta l’amministrazione dell’Elba praticamente fino all’unità d’Italia. Il Territorio dell’Isola d’Elba venne suddiviso in quattro Comunità comprese in una sola Cancelleria: Portoferraio, Longone, Rio e Marciana, nonché da sei Comunelli: Capoliveri, Marina di Rio, Marina di Marciana, San Piero, Sant’Ilario e Poggio. Quest’ultimi, per quanto riguarda priori e consiglieri, saranno rappresentati in modo bilanciato in ogni Comunità d'appartenenza. Il Cancelliere che avrà la sua residenza in Portoferraio, sarà coadiuvato da due Aiuti Residenti, l’uno a Marciana e l’altro a Longone che avrà l’obbligo di partecipare alle riunioni della Comunità di Rio una volta al mese. Ciascuna delle quattro Comunità sarà rappresentata da un Magistrato civico formato da un Gonfaloniere e quattro Priori, nonché  da un Consiglio Generale di quindici componenti, e cioè dai cinque membri del Magistrato e dai dieci consiglieri. Ogni incarico politico sarà assegnato a turnazione, con il sistema del sorteggio di nomi estratti da liste (Borse) redatte in base al censo. Per creare il Magistrato e Consiglieri, infatti, saranno formate tre Borse, una per il Gonfaloniere, l’altra per i Priori, la terza per i Consiglieri. Pietro Leopoldo, come gli altri sovrani dell’epoca, riteneva che gli affari civici dovessero essere diretti e amministrati da "quelli che vi hanno principale interesse" e dunque il principio di rappresentanza viene basato su: proprietà, censo e interesse. Tant’è che della prima Borsa faranno parte quei Capi famiglia proprietari di terreni coltivati e di fondi rustici per i quali dovranno pagare un’imposta fondiaria non minore a lire ottanta, se nella Comunità di Portoferraio, e di lire cinquanta per le altre Comunità. La seconda Borsa, oltre ai Capi famiglia già iscritti nella prima, comprenderà coloro che nella Comunità di Portoferraio verseranno un’imposta fondiaria di lire quaranta, scesa a lire trenta per le altre Comunità. Nella terza e ultima lista, saranno compresi tutti quei Capi famiglia possidenti di “beni stabili qualunque ne sia il valore” purché paghino una “tassa corrispondente”. Le nuove Magistrature entrarono in carica il 1° gennaio 1816 e le quattro Comunità dell'Isola d'Elba furono riunite al Compartimento pisano e la loro Amministrazione dipese dall'Uffizio Fossi di Pisa».