30 agosto 2014

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE. DE DANNI DATI: “Fra' quali confini non possono stare alcune bestie d'alcuna generazione eccetto che l'Asinine, Cavalline e Boine domate”

umbertocanovaro@ - Rubrica XLVIII: «Chi haverà orto o terra seminata dentro le valli verso la terra le debba serrare e chiudere di sufficienti siepe o fosse, per modo che bestie da soma non vi possano entrare, a giuditio dè stimatori, et entrandovi  bestie e non vi essendo sufficienti siepe, il Patrone delle bestie non sia tenuto pagare danno ne accusa, ma esendo chiuso a suffitientia et entrandovi bestie, paghino oltre l'emenda del danno, le pene che si sopra è detto (cioè un soldo per " bestia pecorina" e cinque lire per branco, intendendosi tale da trenta bestie in su,  e "il doppio la notte"n.d.a.), et il medesimo paghino stando in fra le valle, ancor che non dessino danno, intendendo le bestie brade, ma le bestie domate non paghino niente e li sia lecito starvi, purché non entrino né luoghi chiusi, come è detto di sopra. Li confini delle Valle s'intendano in questo modo: cominciando alla Maestà del Chiasso di sopra, e questo è un capo, al valone sopra  gl'orti di Borgo rotio, un altro,  all'Eternità, un altro, per fin alla via di sopra che va alla ginestra; l'altro lato s'intenda dall'aia di Casa vecchia a' dirittura, come va la serra, fino alla via che va a Grassola, fra' quali confini non possono stare alcune bestie d'alcuna generazione eccetto che l'Asinine, Cavalline e Boine domate, pena come di sopra». Umberto Canovaro