umbertocanovaro@ - Rubrica CXII “Di
non seminare in luogo che non sia solito”: «Accio
che il bestiame dell'huomini della terra di Rio non patisca per causa del
seminare ne luoghi che non sia solito seminarvi, però si prohibisce per il
presente statuto che non sia persona di qual si vogli sorte che semini o seminare facci in luoghi che non sia
solito seminarvi, sotto pena, se li verà mangiato, di non li essere pagato nè
danno nè pena, né tenutoli ragione». Da ciò
deduciamo che l'organizzazione della campagna doveva essere, a quel tempo, ben
precisa e ordinata, con campi da destinare alla coltivazione ed altri per il
libero pascolo. Umberto Canovaro