31 gennaio 2015

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Il buonsenso dei nostri antenati sul controllo dei prezzi, e coloro che dovevano vigilare all'avvento dell'euro”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXXIX: “Delli Proveditori  della Carne”. «Li  Proveditori della Carne siano eletti per l'Anziani al modo consueto e siano del numero  del Quaranta, li quali per vinculo di loro giuramento siano obligati provedere che si facci della carne a sufficientia nel tempo delle Pasque, Carnovale, per sancto Iacomo (onomastico del regnante, nda), sancta Maria di mezzo Agosto, la state (estate?) per bisogno del'amalati, per le venuta del signore Ill.mo e signora Ill.ma e suo Governatore e fòri di detti tempi non se ne possi  commandar  per il Commissario, ne per altri offitiali di detta communità, se non in caso di necessità,  e quando fusse mancamento di bestie per modo che non si potesse provedere; habbino ricorso al Commissario, il quale, insieme con l'Anziani e consiglio del Dodici (cioè con il consenso degli organi amministrativi della comunità, nda), habbi arbitrio di commandare per le cose che appartengono a lor offitio et imponere pena lire due per volta (in caso di trasgressione della norma, nda).  Siano obligati detti Proveditori  vedere le bestie vive e morte e provedere che le carne siano recipienti et  anco vedere li pesci che s'arrecano a vendere et a quelli ponere il prezzo conveniente e nelle predette cose possino fare quelle provisioni che serà a loro di parere; debbino detti Provveditori essere eletti dal signore Ill.mo o suo Governatore". Riferendoci a quest'ultima statuizione, verrebbe da dire che avevano più buonsenso  i nostri antenati  sul controllo dei prezzi, che non coloro che dovevano vigilare  all'avvento dell'euro...». Umberto Canovaro