umbertocanovaro@ - Rubrica
XXXIX: “Delli Proveditori della Carne”. «Li
Proveditori della Carne siano eletti per l'Anziani al modo consueto e
siano del numero del Quaranta, li quali
per vinculo di loro giuramento siano obligati provedere che si facci della
carne a sufficientia nel tempo delle Pasque, Carnovale, per sancto Iacomo
(onomastico del regnante, nda), sancta Maria di mezzo Agosto, la state
(estate?) per bisogno del'amalati, per le venuta del signore Ill.mo e signora
Ill.ma e suo Governatore e fòri di detti tempi non se ne possi commandar
per il Commissario, ne per altri offitiali di detta communità, se non in
caso di necessità, e quando fusse mancamento
di bestie per modo che non si potesse provedere; habbino ricorso al
Commissario, il quale, insieme con l'Anziani e consiglio del Dodici (cioè con
il consenso degli organi amministrativi della comunità, nda), habbi arbitrio di
commandare per le cose che appartengono a lor offitio et imponere pena lire due
per volta (in caso di trasgressione della norma, nda). Siano obligati detti Proveditori vedere le bestie vive e morte e provedere che
le carne siano recipienti et anco vedere
li pesci che s'arrecano a vendere et a quelli ponere il prezzo conveniente e
nelle predette cose possino fare quelle provisioni che serà a loro di parere;
debbino detti Provveditori essere eletti dal signore Ill.mo o suo
Governatore". Riferendoci a quest'ultima statuizione, verrebbe da dire che
avevano più buonsenso i nostri antenati sul controllo dei prezzi, che non coloro che
dovevano vigilare all'avvento
dell'euro...». Umberto
Canovaro