umbertocanovaro@ - Rubrica III Della Contumatia dà lire
dieci in su: «Ordiniamo ancora che se il contumace vorà essere
audito debba prima rifare le spese che l’attore haverà fatto legittimamente e
con giuramento et in detto modo purgare la sua contumacia et ancora data la
sicurtà di stare a ragione e pagare il giudicato; la qual sicurtà non s’intenda
prestare per quelli di Rio o habitanti che possederanno beni immobili
equivalenti e giurato che non si vol difendere per prolongare la lite, ma per
seguire la sua ragione; le qual cose fatte per (da)] detto contumace, il
Commissario sia tenuto tassare le spese e restituire detto contumace nel suo
pristino stato et intenda le sue ragioni». Considerato che se non ci si
presentava in giudizio si era considerati automaticamente dalla parte del torto
e quindi condannati (nel campo criminale anche con la pena aggiuntiva del bando
dal territorio) si consentiva una postuma costituzione in giudizio pagando le
spese processuali, che tutto sommato poteva convenire. Ma per i
possessori di immobili la costituzione tardiva in giudizio non era
onerosa; solo si esauriva col giuramento
di non voler prolungare la lite in maniera artificiosa. Umberto Canovaro