6 giugno 2015

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Chi non si presentava in giudizio era considerato automaticamente dalla parte del torto e quindi condannato”

umbertocanovaro@ - Rubrica III Della Contumatia dà lire dieci in su: «Ordiniamo ancora che se il contumace vorà essere audito debba prima rifare le spese che l’attore haverà fatto legittimamente e con giuramento et in detto modo purgare la sua contumacia et ancora data la sicurtà di stare a ragione e pagare il giudicato; la qual sicurtà non s’intenda prestare per quelli di Rio o habitanti che possederanno beni immobili equivalenti e giurato che non si vol difendere per prolongare la lite, ma per seguire la sua ragione; le qual cose fatte per (da)] detto contumace, il Commissario sia tenuto tassare le spese e restituire detto contumace nel suo pristino stato et intenda le sue ragioni». Considerato che se non ci si presentava in giudizio si era considerati automaticamente dalla parte del torto e quindi condannati (nel campo criminale anche con la pena aggiuntiva del bando dal territorio) si consentiva una postuma costituzione in giudizio pagando le spese processuali, che tutto sommato poteva convenire. Ma  per i  possessori di immobili la costituzione tardiva in giudizio non era onerosa;  solo si esauriva col giuramento di non voler prolungare la lite in maniera artificiosa. Umberto Canovaro