13 giugno 2015

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Le procedure per giudicare un forestiero”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXII:  “Del  rendere raggione  in fra  Terriero e forestiero”: «Si provede ancora che ‘a Forestieri contra Terrieri (cioè residenti, nda) et in fra forestieri e forestieri  sia aministrata ragion sommaria, tanto nel procedere quanto nel’exequire, procedendo senza strepito o figura di Giuditio (procedure abbreviate, nda), salvo che li statuti del luogo (di)dove  fussero li  detti fuorastieri disponessero altrimenti (cioè prevedessero le regole processuali ordinarie in casi analoghi, nda) e  (ciò)fusse provato per la parte aversa in frà il tempo per il giudice assegnato; al’hora et in quel caso il medesimo e medesima ragione sia osservata al Forestiero contra il Terriero quello che in la Terra di esso Forastiero è (os)servato contro il Terriero del  luogo della giurisdittione e stato del nostro  Illustrissimo signore di Piombino; volendo che se l’alegante non haverà provato gli ordini e disposizioni della terra del Forestiero, detto Alegante sia punito nelle spese della lite e nel vitto, nelle quali il forestiero fusse incorso». Norma questa apparentemente complessa, ma che in sostanza ci dice una cosa: se nella terra del forestiero vigeva il principio di reciprocità processuale di adire le procedure ordinarie contro i forestieri di quella terra, allora anche a Rio si applicava, in quel caso concreto, la procedura ordinaria, altrimenti si usavano i riti abbreviati; e nel caso di mendacia da parte del forestiero, si applicavano a suo carico le spese processuali e le altre sostenute. Umberto Canovaro