umbertocanovaro@ - Rubrica XXII: “Del rendere raggione in fra
Terriero e forestiero”: «Si provede ancora che ‘a
Forestieri contra Terrieri (cioè residenti, nda) et in fra forestieri e
forestieri sia aministrata ragion
sommaria, tanto nel procedere quanto nel’exequire, procedendo senza strepito o
figura di Giuditio (procedure abbreviate, nda), salvo che li statuti del luogo (di)dove fussero li
detti fuorastieri disponessero altrimenti (cioè prevedessero le regole
processuali ordinarie in casi analoghi, nda) e
(ciò)fusse provato per la parte aversa in frà il tempo per il giudice
assegnato; al’hora et in quel caso il medesimo e medesima ragione sia osservata
al Forestiero contra il Terriero quello che in la Terra di esso Forastiero è (os)servato
contro il Terriero del luogo della
giurisdittione e stato del nostro
Illustrissimo signore di Piombino; volendo che se l’alegante non haverà
provato gli ordini e disposizioni della terra del Forestiero, detto Alegante
sia punito nelle spese della lite e nel vitto, nelle quali il forestiero fusse
incorso». Norma questa apparentemente complessa, ma che in sostanza ci dice una
cosa: se nella terra del forestiero vigeva il principio di reciprocità
processuale di adire le procedure ordinarie contro i forestieri di quella
terra, allora anche a Rio si applicava, in quel caso concreto, la procedura
ordinaria, altrimenti si usavano i riti abbreviati; e nel caso di mendacia da
parte del forestiero, si applicavano a suo carico le spese processuali e le
altre sostenute. Umberto Canovaro