umbertocanovaro@ - Rubrica XCIII
“Delle Grascie (granaglie, nda) verranno Condotte per Mare”: «Per
maggiore abondanza della Terra di Rio s'ordina per il presente statuto a'
Proveditori (cui era affidata la
sovrintendenza sui rifornimenti via mare, nda) che per li tempi seranno che
vedendo alla piaggia o in altro luogo della giurisdittione di Rio, Navile
grosso o piculo a scaricare grani et altre Biade o legumi, debbino essi tenerne
conto diligente senza spesa del mercante,
e quando detto Mercante volesse trare quello che egli havesse scaricato,
debbano i Proveditori, parendoli e bisognando, rittenere per ogni cento dieci,
pagandoli il debito pregio (prezzo, nda) a consalvatione del Mercante e non
volendo esso lasciarne la decima nel predetto modo, non possino i Proveditori
lasciargliene trhare alcuna quantità». Norma a carattere tributario per la quale ad ogni
sbarco di merce venduta, il mercante era tenuto a pagare una sorta di tassa del
dieci per cento... beati quei tempi! Umberto Canovaro