4 luglio 2015

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Per ogni sbarco di merce venduta, il mercante era tenuto a pagare una sorta di tassa del dieci per cento... beati quei tempi!”

umbertocanovaro@ - Rubrica XCIII “Delle Grascie (granaglie, nda) verranno Condotte per Mare”: «Per maggiore abondanza della Terra di Rio s'ordina per il presente statuto a' Proveditori (cui era affidata  la sovrintendenza sui rifornimenti via mare, nda) che per li tempi seranno che vedendo alla piaggia o in altro luogo della giurisdittione di Rio, Navile grosso o piculo a scaricare grani et altre Biade o legumi, debbino essi tenerne conto diligente senza spesa del mercante,  e quando detto Mercante volesse trare quello che egli havesse scaricato, debbano i Proveditori, parendoli e bisognando, rittenere per ogni cento dieci, pagandoli il debito pregio (prezzo, nda) a consalvatione del Mercante e non volendo esso lasciarne la decima nel predetto modo, non possino i Proveditori lasciargliene trhare alcuna quantità». Norma  a carattere tributario per la quale ad ogni sbarco di merce venduta, il mercante era tenuto a pagare una sorta di tassa del dieci per cento... beati quei tempi! Umberto Canovaro