18 luglio 2015

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Un sopralluogo tre volte l’anno sulle strade comunali e vicinali per accertare la manutenzione e l’eventuale occupazione abusiva”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXXIII “Del’Arbitri delle Vie”: «Ancora si provede e ordina che nel mese di Genaio di ciascun anno s’eleghino per l’Anziani (gli amministratori della comunità, nda) che in quel tempo seranno, doi buoni e discreti huomini, li quali siano arbitri delle vie, così dentro della terra (di Rio) come di fuori e così delle vie del Comune, come de vicinali, quali abbino da essere confermati da Nostro signore Ill.mo o suo Luogotenente, altrimenti non vaglino; quali così confermati sieno tenuti per vinculo del  lor giuramento, diffinire sommariamente ogni differentia nascesse fra l’huomini e habitanti di Rio per cagione delle vie comune o vicinali e siano tenuti almeno ogn’anno trè volte tutte le vie del Comune vedere e se fussero occupate con edifitio o per altro modo, fare ritornare a dovere  e se fussero guaste, farle raconzare dalli vicini confinanti con dette vie guaste et sieno tenuti dare la via (consentire, nda) alle Possessioni, le quali non l’havessero, quando fussero richiesti per lo manco danno delli vicini e parendo a loro giusto, possino giudicare che la via si compri per giusto prezzo e loro habbino a designare la via e stimare il terrreno et habbi soldi se per fin in soldi dodici per volta (per ogni intervento, nda), hauto rispetto al tempo, alla fatica e distantia dal luogo». Umberto Canovaro