25 luglio 2015

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Quando in paese era proibito far correre asini e cavalli”

umbertocanovaro@ - Rubrica XCV “Di  non far  Correre  Bestie  per  Rio”: «Si prohibisce che persona alcuna possa nella terra di Rio, nelle strade habitate, fare correre Cavalli o Asini, sotto pena di lire dieci, oltre il restoro del danno ch’havesse cagionato il Correre; e qualunque menerà bestia   carica o scossa per Rio, debba condurla a mano per la Cavezza e se più saranno le bestie, si leghino l’una dietro  all’altra e la prima sia menata a mano, sotto pena di soldi dieci per ciascheduna bestia e per ciascheduna volta, oltre all’emenda del danno; e qualunque metterà in Rio bestie vaccine, le debba far condure appaiate e legate, in modo che non possino fare nocumento, sotto pena di soldi venti per ciascuna bestia, oltre l’emenda del danno. Non possa alcuno menare in Rio Bestie Brade o giovenchi cominciati a domare di un anno o altre bestie malvage non dome, sotto pena di lire dieci da pagarsi di fatto». Norma molto precisa che ci denota come via via, qualche  bestia doveva essere sfuggita al controllo del padrone facendo danni.  Umberto Canovaro