umbertocanovaro@
- Rubrica XCV “Di non
far Correre Bestie
per Rio”: «Si
prohibisce che persona alcuna possa nella terra di Rio, nelle strade habitate,
fare correre Cavalli o Asini, sotto pena di lire dieci, oltre il restoro del
danno ch’havesse cagionato il Correre; e qualunque menerà bestia carica o scossa per Rio, debba condurla a
mano per la Cavezza e se più saranno le bestie, si leghino l’una dietro all’altra e la prima sia menata a mano, sotto
pena di soldi dieci per ciascheduna bestia e per ciascheduna volta, oltre
all’emenda del danno; e qualunque metterà in Rio bestie vaccine, le debba far
condure appaiate e legate, in modo che non possino fare nocumento, sotto pena
di soldi venti per ciascuna bestia, oltre l’emenda del danno. Non possa alcuno
menare in Rio Bestie Brade o giovenchi cominciati a domare di un anno o altre
bestie malvage non dome, sotto pena di lire dieci da pagarsi di fatto». Norma
molto precisa che ci denota come via via, qualche bestia doveva essere sfuggita al controllo
del padrone facendo danni. Umberto Canovaro