15 agosto 2015

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Il controllo del minerale e della sua caricazione alla Piaggia”

umbertocanovaro@ - Rubrica LXX  “DELLI  ORDINAMENTI DELLA  PIAGGIA”  (1° parte): «Il Commissario deputato da Nostro Illustrissimo Signore per la terra e distretto di Rio sia obligato per vinculo di suo giuramento  e per debito del suo offitio procurare con ogni diligentia che si cavi della vena recipiente e mercantile, per modo che ne segui utilità al detto Signore Illustrissimo e ritrovarsi (il Commissario) ogni mattina alla piaggia per vedere il conto di sua ecc. Ill.ma, sotto pena per ogni volta che mancherà d'andare alla Piaggia di soldi quaranta, eccetto che in caso di giusto impedimento o pioggia; e il Fattore che per i tempi (cioè il periodo, nda) sarà per sua ecc. Illustrissima tenuto stare vigilante se detto Commissario mancherà d'andare alla Piaggia, come di sopra  e mancando esso Commissario d'andarvi, detto Fattore debbi avvisarne a chi l'havera a pagare il suo salario, acciò li possi essere ritenute dette pene e mancandone di ciò il fattore caschi in pena della metà più di quello che ne va al Commissario. Sia tenuto detto Commissario provedere che vi stieni  li scandagli, statere e Tabacchi con li ordini agiustati, Cavaletti, scale, Rastelli, Pichi e martelli et altri ordegni  consueti al caricare, alle spese del Signore Illustrissimo, com'è solito; et debba detto Commissario provedere che li Patronij  delle Barche che vengano per la vena siano spaciati (sbrigati, nda) con sollecitudine e nelle vene facci usare quella discrettione che li pare (scelga lui l'ordine di carico, nda), se saranno molto bagnate o molto terrose e debbi fare dare cinque pesi di minuto per Centinaio (una sorta di tassa al Signore, nda) a meno che fussero portati da povere persone vedove di Rio o Grassola». La prossima settimana continueremo sull'organizzazione dell'attività di imbarco del minerale alla Piaggia di Rio, Umberto Canovaro