5 settembre 2015

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Il modo di caricare la vena di ferro alla Piaggia di Rio” – Quarta Parte

umbertocanovaro@ - Rubrica LXX “Delli Ordinamenti della Piaggia” (quarta parte): Continuiamo l'analisi sul modo di caricare la vena di ferro alla Piaggia di Rio: «Che nessuno Patrone di Barca o altri legni, poi che sera venuto alla Piaggia per caricare di vena, possa fare alcuno viaggio fuori del distretto dell'Illustrissimo Signore o vero mutare partito fino a che non haverà caricato e se altrimenti facesse perda a sua volta (il suo turno, nda)  e vicenda del caricare e rimanga dietro a tutti quelli legni, li quali sono venuti per caricare fino a quel giorno; e non s'intenda di perdere la gita per fare Viaggio nel Territorio del signore Ill.mo, pur che non vada fuori, come è detto, ne sia lecito a nessun Patrone venuto che serà a caricare  di vena e presentata che lui haverà la lettera e la Barca partisse per mal tempo o vero per stare sicuro et andare dove li piace per li porti dell'Isola o di Piombino perdi la sua volta. Item, che il Commissario non sia obbligato aspettare nessun Patrone che si partisse dalla piaggia, come è detto, se non fino a quello giorno che li tocca la volta del caricare a esso Patrone, il quale non essendovi debba caricare quelli che seguitano di mano in mano, poi caricare il detto Patrone che s'era partito quando ritornerà, facendo levare dalle scale (dall'attracco, nda) qualunque vi fosse». Umberto Canovaro