umbertocanovaro@ - Rubrica XXIII “Delle Piggioni
di Case o Cappanne”: «Qualunque persona tenesse casa o
Capanna a pigione sia tenuto pagare la metà della piggione a mezzo il tempo e
l’altra metà finito l’anno e se non pagasse il patrone della casa o Capanna ne
lo possa cavare a suo beneplacito e le robbe che saranno o si troveranno in la
casa o Capanna sieno e intendano obligate per le pigioni et il simil s’intenda
de’ livelli de quali non apparisca
contratto publico; volendo ancora che in capo l’anno se il Patrone della
casa o Capanna non haverà dato licentia all’appisonante o vero s’ il pisonante
non si serà preso licentia finito il tempo (cioè uscito, nda), s’intenda
esserli obligata per un altro anno e finito l’anno e il patrone data la
licentia o l’altro presosela, vogliamo che in detta casa o Capanna vi possa al
meno stare per quindici giorni, per fi che ne toverà un'altra et in tutti li
sopradetti casi il Commissario faccia ragion sommaria e di fatto, senza piato
(cioè senza particolari scritture giudiziarie, nda)». In sintesi: in caso di
mancato pagamento dell’affitto, sfratto immediato ed i mobili e suppellettili
trovati in loco potevano andare a scomputo; poi, era praticamente previsto il
rinnovo tacito per un altro anno e in questo caso, alla fine, c’era la
possibilità di restarvi per altri quindici giorni se si era senza altro
alloggio, dopodiché il giudice ne decretava la fuoriuscita senza particolari
formalità giudiziarie. Umberto Canovaro