7 novembre 2015

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Oggi parliamo di affitto e sfratti”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXIII “Delle  Piggioni  di Case  o  Cappanne”: «Qualunque persona tenesse casa o Capanna a pigione sia tenuto pagare la metà della piggione a mezzo il tempo e l’altra metà finito l’anno e se non pagasse il patrone della casa o Capanna ne lo possa cavare a suo beneplacito e le robbe che saranno o si troveranno in la casa o Capanna sieno e intendano obligate per le pigioni et il simil s’intenda de’ livelli de quali non apparisca  contratto publico; volendo ancora che in capo l’anno se il Patrone della casa o Capanna non haverà dato licentia all’appisonante o vero s’ il pisonante non si serà preso licentia finito il tempo (cioè uscito, nda), s’intenda esserli obligata per un altro anno e finito l’anno e il patrone data la licentia o l’altro presosela, vogliamo che in detta casa o Capanna vi possa al meno stare per quindici giorni, per fi che ne toverà un'altra et in tutti li sopradetti casi il Commissario faccia ragion sommaria e di fatto, senza piato (cioè senza particolari scritture giudiziarie, nda)». In sintesi: in caso di mancato pagamento dell’affitto, sfratto immediato ed i mobili e suppellettili trovati in loco potevano andare a scomputo; poi, era praticamente previsto il rinnovo tacito per un altro anno e in questo caso, alla fine, c’era la possibilità di restarvi per altri quindici giorni se si era senza altro alloggio, dopodiché il giudice ne decretava la fuoriuscita senza particolari formalità giudiziarie. Umberto Canovaro