umbertocanovaro@ - Rubrica
XXI “Del Pegno Conventionale” (parte II): Abbiamo visto la scorsa settimana come il debitore potesse vendere all’incanto la “roba” tenuta
in pegno di proprietà del debitore, nel caso di insolvenza, e quali fossero le
forme. Questa settimana proseguiamo con la stessa rubrica, portandola a
termine: «(…) et se manco si vendesse (all’incanto, nda) o fusse stimato, il
debitore sia obligato satisfare detto suo Creditore et se dalla parte non fusse
porto il termine a riscuotere il pegno, s’intenda se il pegno serà stabile (ben
immobile, nda) fino in lire venti, giorni quindici; se serà mobile, un mese; e
se valerà più di lire venti et il pegno
sia cosa mobile, s’intenda tre mesi e se serà stabile (sempre sopra le venti
lire, nda) mesi sei. Non possa però il creditore usare né consumare il pegno, e
usandolo o consummandolo, ogni peggioramento si commuti nel pagamento del
debito principale». Norma estremamente attuale e moderna, in vigore anche oggi.
Umberto
Canovaro