20 febbraio 2016

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Una norma estremamente attuale e moderna, in vigore anche oggi”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXI “Del Pegno Conventionale” (parte II): Abbiamo visto la scorsa settimana come il debitore  potesse vendere all’incanto la “roba” tenuta in pegno di proprietà del debitore, nel caso di insolvenza, e quali fossero le forme. Questa settimana proseguiamo con la stessa rubrica, portandola a termine: «(…) et se manco si vendesse (all’incanto, nda) o fusse stimato, il debitore sia obligato satisfare detto suo Creditore et se dalla parte non fusse porto il termine a riscuotere il pegno, s’intenda se il pegno serà stabile (ben immobile, nda) fino in lire venti, giorni quindici; se serà mobile, un mese; e se valerà  più di lire venti et il pegno sia cosa mobile, s’intenda tre mesi e se serà stabile (sempre sopra le venti lire, nda) mesi sei. Non possa però il creditore usare né consumare il pegno, e usandolo o consummandolo, ogni peggioramento si commuti nel pagamento del debito principale». Norma estremamente attuale e moderna, in vigore anche oggi. Umberto Canovaro