umbertocanovaro@ - Rubrica LXXXV “Che lliterato nessuno possi comparire in la Corte di Rio”: «Si ordina ancora
che dottore ne notaio alcuno possi comparire in giudizio a dettare, Avocare o
procurare, se già non fusse per causa loro propria, Ne mai dinanzi al
Commissario (giudicante, nda) di Rio si possa allegare nullità alcuna, se non
per difetto di persona legittima, di giurisdittione, di cittatione o d'havere
proceduto o giudicato senza cognitione della causa o altre simil nullità d'importantia,
ma non si possano allegare le nullità frivole e cavilose e che più presto
riguardino solemnità de la diffesa del Reo e li meriti della causa». Trattasi di una
norma di difficile interpretazione, di natura squisitamente processuale, e che,
mentre apparentemente sancisce solo l'impossibilità di stare in giudizio per i
giudicanti e i loro "cancellieri" (i notai dell'epoca) se non per un
fatto civile o penale proprio - ma non per fatti a loro ascrivibili durante
il processo (norma garantista ed estremamente moderna - al suo interno si
trova invece una chiara disposizione di intransigenza verso le eccezioni
procedurali "frivole" o eccessivamente cavillose. Tutto questo, per
il buon andamento dei processi. Umberto
Canovaro