30 aprile 2016

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Una chiara disposizione di intransigenza verso le eccezioni procedurali frivole o eccessivamente cavillose”

umbertocanovaro@ - Rubrica LXXXV “Che lliterato nessuno possi comparire in la Corte di Rio”: «Si ordina ancora che dottore ne notaio alcuno possi comparire in giudizio a dettare, Avocare o procurare, se già non fusse per causa loro propria, Ne mai dinanzi al Commissario (giudicante, nda) di Rio si possa allegare nullità alcuna, se non per difetto di persona legittima, di giurisdittione, di cittatione o d'havere proceduto o giudicato senza cognitione della causa o altre simil nullità d'importantia, ma non si possano allegare le nullità frivole e cavilose e che più presto riguardino solemnità de la diffesa del Reo e li meriti della causa». Trattasi di una norma di difficile interpretazione, di natura squisitamente processuale, e che, mentre apparentemente sancisce solo l'impossibilità di stare in giudizio per i giudicanti e i loro "cancellieri" (i notai dell'epoca) se non per un fatto civile o penale proprio - ma non per fatti a loro ascrivibili durante il processo (norma garantista ed estremamente moderna - al suo interno si trova invece una chiara disposizione di intransigenza verso le eccezioni procedurali "frivole" o eccessivamente cavillose. Tutto questo, per il buon andamento dei processi. Umberto Canovaro