11 giugno 2016

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE. Le ferie nel mese di giugno: “I primi venti giorni (per la raccolta), il 24 (San Giovanni) e 29 (Santi Pietro e Paolo)”

umbertocanovaro@ - Rubrica CXIV “Delle  Ferie”. Continuiamo, come promesso, in questo 2016 l’analisi delle “ferie”, cioè delle giornate nelle quali il Commissario, che era il giudice delle cause civili e criminali (penali), non teneva udienze. All’inizio di ogni mese, su questo blog, le enunciamo una per una, per come gli Statuti di Rio le riportano. È anche il modo di conoscere le festività nel medioevo del nostro paese. «Le Ferie ordinate fin al tempo dell’Illustrissimo et eccellentissimo Signore Iacomo Terzo d’Appiano nel’anno del Signore 1440, indictione 3a adi 22 genaio. Nelli quali giorni il Commisario non debba sedere al banco della Ragione, ne rendere ragione, sono l’Infrascritte, cio è: Del  mese  di  Giugno. Siano le Ferie fin a venti del mese inclusive per la ricolta; La Natività di San Giovan Battista a 24; San Piero e San Paulo a 29».  Quindi, nei primi venti giorni del mese non si tenevano udienze giudiziarie per consentire il raccolto, né per san Giovanni, né per San Pietro e Paolo. Da notare l’equiparazione fra Piero e Pietro, che la dice lunga su molti toponimi anche della nostra Isola. Umberto Canovaro