umbertocanovaro@ - Rubrica
LXI "Del Legnare per suo uso": «A ciascuna persona habitante familiarmente In Rio
sia lecito tagliare legna ne luoghi foresti per suo uso e di sua famiglia,
senza pena, ancor che i Boschi fussero di particolar persone e chi le tagliasse
per vendere o portar fuori, sia punito in lire cinque, oltre l’emenda del
danno». Disposizione estremamente chiara e moderna, di carattere solidale, che
consentiva anche di tagliare nei boschi di altri se ciò era fatto per uso
personale e senza scopo di lucro. Da
questa norma, derivarono molte servitù di legnatico sui terreni pubblici, a cui
erano molto legati gli abitanti dei territori, e che durarono fino al XIX
secolo inoltrato. Umberto
Canovaro