umbertocanovaro@ - Rubrica
XCIX
“Di Riparare a cose per aportare Ruina (I parte)”: «Qualunque persona averà nella terra di Rio casa,
chiostra, casalino o altra muraglia, che in tutto o in parte minacciasse Ruina,
sia dal Commissario (giudice, nda) a richiesta d’uno dei vicini al luogo
pericoloso astretto alla presta reparazione del luogo e possa questo tale non
solecitandolo essere carcerato fin che darà sicurtà di conservare in denne i
suoi vicini e delle persone e de beni secondo la disposizione della legge de
danno inferto; e data dettà sicurtà o no, il Commissario li statuisca tempo
congruo alla reparatione del periglio con pena di lire Cento applicata alla
Cammera del Signore Illustrissimo e non lo facendo nel tempo statuito sia di
nuovo fatto carcerare dal
Commissario a richiesta d’uno dei
vicini e paghi la pena impostali». Pene severissime, il carcere addirittura, se
non si toglieva il pericolo per la pubblica incolumità. La prossima settimana
seguiteremo a leggere la norma, per il caso che il proprietario non avesse
danari per la riparazione. Umberto Canovaro