1 ottobre 2016

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Se non avevi i soldi per togliere il pericolo ti vendevano i mobili di casa”

umbertocanovaro@ - Rubrica XCIX “Di Riparare a cose per aportare Ruina (II parte)”. Rubrica XCIX “Di Riparare a cose per aportare Ruina (II parte)”. La scorsa settimana abbiamo trattato di come si potesse anche finire incarcerati, oltre ad una salatissima multa, se non si riparavano le case e le muraglie private, mettendo a rischio la pubblica incolumità. Oggi proseguiamo nella lettura della norma: «Et oltre ciò (cioè pagare la sanzione, nda) il Commissario fara tore (togliere, nda) di casa del trasgressore quanti beni mobili giudichi a bastanza da suoi executori e quelli frà trè giorni venduti all’incanto si consegnino i denari a uno dei vicini, del quale sia carico di riparare al pericolo, giurando in mano del Commissario di fedelmente rendere il conto al Patrone delle spese et avanzi, dandone anco la sicurtà (;) et tutto questo statuito il Commissario sia tenuto osservare, sotto pena di lire Cento, applicata alla Cammera del Signore Illustrissimo». Quindi, se non c’erano risorse monetarie, si agiva sotto forma (diremmo oggi) di ingiunzione esecutiva, per vendere all’incanto beni mobili e far riparare il manufatto pericolante ai vicini, dando loro il ricavato. Forse, applicandola anche oggi in Italia, si eviterebbe qualche tragedia. Umberto Canovaro