umbertocanovaro@ - Rubrica XCIX “Di Riparare a cose per aportare Ruina (II
parte)”. Rubrica XCIX “Di Riparare a cose per aportare Ruina
(II parte)”. La scorsa settimana abbiamo trattato di come si potesse anche
finire incarcerati, oltre ad una salatissima multa, se non si riparavano le
case e le muraglie private, mettendo a rischio la pubblica incolumità. Oggi
proseguiamo nella lettura della norma: «Et oltre ciò
(cioè pagare la sanzione, nda) il Commissario fara tore (togliere, nda) di casa
del trasgressore quanti beni mobili giudichi a bastanza da suoi executori e
quelli frà trè giorni venduti all’incanto si consegnino i denari a uno dei
vicini, del quale sia carico di riparare al pericolo, giurando in mano del
Commissario di fedelmente rendere il conto al Patrone delle spese et avanzi,
dandone anco la sicurtà (;) et tutto questo statuito il Commissario sia tenuto
osservare, sotto pena di lire Cento, applicata alla Cammera del Signore
Illustrissimo». Quindi, se non c’erano risorse monetarie, si agiva sotto
forma (diremmo oggi) di ingiunzione esecutiva, per vendere all’incanto beni
mobili e far riparare il manufatto pericolante ai vicini, dando loro il
ricavato. Forse, applicandola anche oggi in Italia, si eviterebbe qualche
tragedia. Umberto
Canovaro