18 febbraio 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Fortissime pene pecuniarie per chi aiutava coloro che si fossero macchiati di reati che comportavano la pena capitale”

umbertocanovaro@ - Rubrica XXIV “Di chi riceve Banditi e li da aiuto, Consiglio o favore (1a parte): «Il Bandito per malefitio dove sia imposto pena capitale, se alcuno l’accettera o cibo o bere li dara o fara dare o in altro modo li prestera aiuto, consiglio o favore o li fara prestare, sia punito e condennato da lire venticinque fin in lire cento, hauto rispetto alla qualita del fatto et della persona, se non sara sbandito e rebello, pur che havesse tentato alcuna cosa contra il Stato di sua eccellenza Illustrissima in detti o in fatti; nel qual caso sia punito  tale receptore o chi li prestera aiuto e consiglio da lire cento fin in cinquecento et di più in havere et persona se parera al Signore Illustrissimo  suo Governatore (nel senso che se il giudicante lo riteneva opportuno, poteva anche infliggere aggiuntivamente o una confisca di beni immobili oppure una pena detentiva, nda)». Fortissime pene pecuniarie quindi per chi aiutava coloro che si fossero macchiati di reati che comportavano la pena capitale (qui intesa probabilmente come pena edittale ma non applicata, vista la totale discrezione del giudicante, nda),  e  fossero stati esiliati fuori della Terra di Rio (da tenete presente che la paga mensile del giudicante era di circa 5 lire mensili!); che aumentavano a dismisura se il reo fosse stato un ribelle o cospiratore  contro lo Stato. La prossima settimana vedremo alcuna eccezioni a questa ferrea regola. Umberto Canovaro