umbertocanovaro@ - Rubrica XXIV “Di
chi riceve Banditi e li da aiuto, Consiglio o favore (1a parte): «Il
Bandito per malefitio dove sia imposto pena capitale, se alcuno l’accettera o
cibo o bere li dara o fara dare o in altro modo li prestera aiuto, consiglio o
favore o li fara prestare, sia punito e condennato da lire venticinque fin in
lire cento, hauto rispetto alla qualita del fatto et della persona, se non sara
sbandito e rebello, pur che havesse tentato alcuna cosa contra il Stato di sua
eccellenza Illustrissima in detti o in fatti; nel qual caso sia punito tale receptore o chi li prestera aiuto e
consiglio da lire cento fin in cinquecento et di più in havere et persona se
parera al Signore Illustrissimo suo
Governatore (nel senso che se il giudicante lo riteneva opportuno, poteva anche
infliggere aggiuntivamente o una confisca di beni immobili oppure una pena
detentiva, nda)». Fortissime pene pecuniarie quindi per chi aiutava coloro che
si fossero macchiati di reati che comportavano la pena capitale (qui intesa
probabilmente come pena edittale ma non applicata, vista la totale discrezione
del giudicante, nda), e fossero stati esiliati fuori della Terra di
Rio (da tenete presente che la paga mensile del giudicante era di circa 5 lire
mensili!); che aumentavano a dismisura se il reo fosse stato un ribelle o
cospiratore contro lo Stato. La prossima
settimana vedremo alcuna eccezioni a questa ferrea regola. Umberto Canovaro