11 marzo 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Falsificare documenti di valore legale, scritture pubbliche e private”

umbertocanovaro@ - Rubrica XII Dell'Instrumenti e Scritture False: «Se alcun Notaio, Mercante o vero ciascun'altra persona fara instrumenti (documenti aventi valore legale, nda) o scritture pubbliche e private false e che siano di importantia di (da) lire venticinque, se sera Notaio, sia condennato in quattro volte più della quantita contenuta in la scrittura et alla restituzione del danno patito; e niente di meno si debba per la prima volta imitriare (mettere un copricapo ridicolo probabilmente con la scritta "falsario" o simile, nda) e per tutta la terra, cosi mitriato in capo, essere menato (portato, nda) e sia e s'intenda essere perpetuo infame; e se la seconda volta haverà commesso falsità sia punito in amputazione della mano destra e se la terza volta commetterà Falsita alcuna, donde alcuno habbi perso alcun membro (come pena giudiziale, nda), oltre le soprascritte pene, si debba Fare morire; e se sarà Mercante o altra persona che havesse commessa tale Falsità in tutti i sopra detti casi, ne la metà delle pene pecuniarie e personali (corporali, nda) e dell'ignominia, ad arbitrio del giudicante; quale possa ancora in tutto absolvere, se li parera che tal Falsita non meriti pena, pur che sia tale che non offenda, ne possa offendere altrui». Norma dalle sanzioni terribili, fino alla morte ed all'infamia e ignominia, che rappresentavano una sorta di morte civile, con conseguente impunità per chi li avesse anche uccisi. Ma il tutto era a discrezione di chi giudicava, a seconda della gravità del reato e soprattutto, ahimè, del rango della persona che lo commetteva o che lo pativa. Umberto Canovaro