umbertocanovaro@ - Rubrica XII Dell'Instrumenti e Scritture False: «Se alcun Notaio, Mercante o vero ciascun'altra persona fara
instrumenti (documenti aventi valore legale, nda) o scritture pubbliche e
private false e che siano di importantia di (da) lire venticinque, se sera
Notaio, sia condennato in quattro volte più della quantita contenuta in la
scrittura et alla restituzione del danno patito; e niente di meno si debba per
la prima volta imitriare (mettere un copricapo ridicolo probabilmente con la
scritta "falsario" o simile, nda) e per tutta la terra, cosi mitriato
in capo, essere menato (portato, nda) e sia e s'intenda essere perpetuo infame;
e se la seconda volta haverà commesso falsità sia punito in amputazione della
mano destra e se la terza volta commetterà Falsita alcuna, donde alcuno habbi
perso alcun membro (come pena giudiziale, nda), oltre le soprascritte pene, si
debba Fare morire; e se sarà Mercante o altra persona che havesse commessa tale
Falsità in tutti i sopra detti casi, ne la metà delle pene pecuniarie e personali
(corporali, nda) e dell'ignominia, ad arbitrio del giudicante; quale possa
ancora in tutto absolvere, se li parera che tal Falsita non meriti pena, pur
che sia tale che non offenda, ne possa offendere altrui». Norma dalle sanzioni terribili, fino alla morte ed all'infamia e
ignominia, che rappresentavano una sorta di morte civile, con conseguente
impunità per chi li avesse anche uccisi. Ma il tutto era a discrezione di chi
giudicava, a seconda della gravità del reato e soprattutto, ahimè, del rango
della persona che lo commetteva o che lo pativa. Umberto Canovaro