umbertocanovaro@ - Rubrica XIII “De Falsi
Testimonij”: «Se alcuno dira o vero testifichera il falso con giuramento datoli di
dire la verità, sia punito nel doppio di quello del quale sarà stato
testificato; se di denari o di Roba (beni immobili, nda) sarà testificato,
siali forata la lingua per ciascuna volta e se haverà testificato Falsamente
con giuramento di malefitio, per il quale ne venisse imposta pena personale
(corporale, nda) in corra e sia condennato quel tale che haverà Falsamente con giuramento testificato in la simil pena in la quale in corresse o
potesse in correre o dovesse quello contra il quale sia stato testificato. Chi
dara falsa testimonianza sia condennato in amputazione della lingua et in simil
pena sia punito chi in duca Falsi testimonij e se li sopra scritti Falsi
Testimoni o chi l'havera prodotti non seranno in le Forze del Giudicante e
seranno contumaci, siano Banditi e condennati in le sopra scritte pene e se si
doverà impore pena personale, all'hora, oltre la detta pena, sia Bandito e
condennato in la confiscatione di tutti i soi beni, se non sera in Forza del
giudicante e sera contumace». Norma durissima, che denota come la falsa testimonianza, fosse
ricorrente in quel periodo storico. Per comprendere meglio la seconda parte
della norma, che sembrerebbe in contraddizione con la prima (pena pecuniaria
del doppio o amputazione della lingua?) bisogna leggere la rubrica
comparativamente agli Statuti omologhi di Piombino, dove la seconda parte che
prevede l'amputazione, regolava la pena nel caso che il soggetto fosse recidivo.
Umberto Canovaro