5 marzo 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE PUNIZIONI PER I FALSI TESTIMONI: “Una norma durissima che denota come la falsa testimonianza fosse ricorrente in quel periodo storico”

umbertocanovaro@ - Rubrica XIII “De Falsi Testimonij”: «Se alcuno dira o vero testifichera il falso con giuramento datoli di dire la verità, sia punito nel doppio di quello del quale sarà stato testificato; se di denari o di Roba (beni immobili, nda) sarà testificato, siali forata la lingua per ciascuna volta e se haverà testificato Falsamente con giuramento di malefitio, per il quale ne venisse imposta pena personale (corporale, nda) in corra e sia condennato quel  tale che haverà Falsamente con giuramento testificato  in la simil pena in la quale in corresse o potesse in correre o dovesse quello contra il quale sia stato testificato. Chi dara falsa testimonianza sia condennato in amputazione della lingua et in simil pena sia punito chi in duca Falsi testimonij e se li sopra scritti Falsi Testimoni o chi l'havera prodotti non seranno in le Forze del Giudicante e seranno contumaci, siano Banditi e condennati in le sopra scritte pene e se si doverà impore pena personale, all'hora, oltre la detta pena, sia Bandito e condennato in la confiscatione di tutti i soi beni, se non sera in Forza del giudicante e sera contumace». Norma durissima, che denota come la falsa testimonianza, fosse ricorrente in quel periodo storico. Per comprendere meglio la seconda parte della norma, che sembrerebbe in contraddizione con la prima (pena pecuniaria del doppio o amputazione della lingua?) bisogna leggere la rubrica comparativamente agli Statuti omologhi di Piombino, dove la seconda parte che prevede l'amputazione, regolava la pena nel caso che il soggetto fosse recidivo. Umberto Canovaro