umbertocanovaro@ - Rubrica XCVIII “De Malefitji occulti succederanno”: «S'occorresse (si
verificasse, nda) commettersi nella Terra di Rio alcuno excesso o malefitio
occulto (occultato, nda) siano obligati i più vicini al luogo del fatto delitto
fra (entro, nda) hore ventiquattro palesarlo al Commissario; et i vicini
s'intendano quelli che più proximi saranno al Danneggiato loco e non di meno la
denuntia d'uno de vicini sgravi l'altri dal'obligo; e mancando, tutti i vicini
incorrino in pena di lire cinquanta per ciascheduno; e ciascuno Cerusico o
Barbiere (i medici del tempo, nda) chiamato secretamente a medicare alcun
ferito o di giorno o di notte, debba doppo il medicamento farne consapevole
subito il Commissario, sotto la medesima pena, applicata (devoluta, nda) l'una
e l'altra pena alla Cammera Fiscale». Forti
pene pecuniarie quindi per chi ometteva la denuncia di fatti criminosi,
compresi i dottori e sanitari dell'epoca, ai quali dopo la cura, spettava la
denuncia, per non sottostare alla medesima sanzione. Umberto Canovaro