29 aprile 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Forti pene pecuniarie per chi ometteva la denuncia di fatti criminosi... compresi i medici”

umbertocanovaro@ - Rubrica XCVIII “De Malefitji occulti succederanno”: «S'occorresse (si verificasse, nda) commettersi nella Terra di Rio alcuno excesso o malefitio occulto (occultato, nda) siano obligati i più vicini al luogo del fatto delitto fra (entro, nda) hore ventiquattro palesarlo al Commissario; et i vicini s'intendano quelli che più proximi saranno al Danneggiato loco e non di meno la denuntia d'uno de vicini sgravi l'altri dal'obligo; e mancando, tutti i vicini incorrino in pena di lire cinquanta per ciascheduno; e ciascuno Cerusico o Barbiere (i medici del tempo, nda) chiamato secretamente a medicare alcun ferito o di giorno o di notte, debba doppo il medicamento farne consapevole subito il Commissario, sotto la medesima pena, applicata (devoluta, nda) l'una e l'altra pena alla Cammera Fiscale». Forti pene pecuniarie quindi per chi ometteva la denuncia di fatti criminosi, compresi i dottori e sanitari dell'epoca, ai quali dopo la cura, spettava la denuncia, per non sottostare alla medesima sanzione. Umberto Canovaro