8 aprile 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “L'usucapione, la prova contraria avveniva con due testimoni”

umbertocanovaro@ - Rubrica X “Delle Prescriptioni” (1a parte): «Per che le ragioni stiano bene a vigilanti e condanna chi troppo dorme nel seguire quelle, pertanto s'ordina che qualunque persona della Terra di Rio havera' posseduto una cosa stabile  (bene immobile, nda) per dieci anni continui, pacificamente, senza molestia alcuna, havendo detto possessore giusto titulo nella detta cosa stabile così posseduta non possa essere più molestato e questo habbia luogo quando quella persona, la qual pretende  havere ragione in detta cosa stabile, sarà habitato nel stato del Nostro Illustrissimo et eccellentissimo signore e non havere hauto impedimento di guerra a venire a exequire le sue ragioni; ma quando fosse habitato fuori del detto stato, all'ora la prescriptione corra anni venti; et qualunque persona starà tacita d' alcuna quantità di pecunia, grano, vino, olio, panni, altra roba per anni sette, della quale non appaia instrumento (atto, documento, nda) pubblico o vero scrittura di mano del debitore o altra persona sotto scritta da doi Testimonij al meno s'intenda essere caduto da ogni sua ragione e presumasi d'essere pagato». Quindi, in dieci anni si otteneva l'usucapione della cosa immobile, a meno che l'opponente non fosse stato fuori Rio, che allora prescriveva in venti anni; e sette per i beni mobili, e la prova contraria avveniva con due testimoni. La prossima settimana ci addentreremo in altri casi specifici e particolari, come ormai questi Statuti ci hanno abituato. Umberto Canovaro