umbertocanovaro@ - Rubrica X “Delle
Prescriptioni” (1a parte): «Per che le
ragioni stiano bene a vigilanti e condanna chi troppo dorme nel seguire quelle,
pertanto s'ordina che qualunque persona della Terra di Rio havera' posseduto
una cosa stabile (bene immobile, nda)
per dieci anni continui, pacificamente, senza molestia alcuna, havendo detto
possessore giusto titulo nella detta cosa stabile così posseduta non possa
essere più molestato e questo habbia luogo quando quella persona, la qual
pretende havere ragione in detta cosa
stabile, sarà habitato nel stato del Nostro Illustrissimo et eccellentissimo
signore e non havere hauto impedimento di guerra a venire a exequire le sue
ragioni; ma quando fosse habitato fuori del detto stato, all'ora la
prescriptione corra anni venti; et qualunque persona starà tacita d' alcuna
quantità di pecunia, grano, vino, olio, panni, altra roba per anni sette, della
quale non appaia instrumento (atto, documento, nda) pubblico o vero scrittura
di mano del debitore o altra persona sotto scritta da doi Testimonij al meno s'intenda essere caduto da ogni sua ragione e presumasi d'essere pagato». Quindi, in dieci anni si otteneva l'usucapione della cosa
immobile, a meno che l'opponente non fosse stato fuori Rio, che allora
prescriveva in venti anni; e sette per i beni mobili, e la prova contraria
avveniva con due testimoni. La prossima settimana ci addentreremo in altri casi
specifici e particolari, come ormai questi Statuti ci hanno abituato. Umberto Canovaro