umbertocanovaro@ - Rubrica X “Delle Prescriptioni (2a parte)”. Continuiamo
la lettura della disposizione sulle prescrizioni e sull’usucapione. La volta
scorsa abbiamo visto che la regola per gli immobili era di dieci anni e per le
cose mobili di sette, e la dimostrazione poteva avvenire anche con due
testimoni. Stavolta introduciamo un grande principio giuridico, ancor oggi
vigente: la decadenza dall'esercizio del diritto trascorso un certo termine (un
anno), per i crediti di lavoro. «... Sia lecito al Creditore fare dare il
giuramento al debitore d'haverlo satisfatto e non essendo vivo il debitore si
dia il giuramento alli suoi heredi o successori, se credono che il creditore
sia pagato e satisfatto, volendo che nessuno per opere date a giornata o a mese
non possa, passato l'anno, domandarle, o vero exigerle dal conduttore; se non passano la somma di
lire dieci, non sia audito a ragione, ne
dal giudicante li sia administrata
ragione passato il detto tempo, ateso che non è verisimile che tali
operari differischino tanto a domandare la mercede delle sue fatiche, salvo et
excepto se delle dette opere ne apparesse pubblico instrumento (atto pubblico,
nda) overo scriptura sotto scritta di
mano di testimoni; e non apparendo scrittura alcuna, si dia il giuramento al
debitore o suo herede nel modo detto di sopra». Si può notare come
l'onere della prova fosse rovesciato e dovesse cadere sul debitore e non su chi
accampava il titolo: un diritto che privilegiava il lavoratore. Buona Pasqua! Umberto Canovaro