15 aprile 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Un diritto che privilegiava il lavoratore…”

umbertocanovaro@ - Rubrica X “Delle Prescriptioni (2a parte)”. Continuiamo la lettura della disposizione sulle prescrizioni e sull’usucapione. La volta scorsa abbiamo visto che la regola per gli immobili era di dieci anni e per le cose mobili di sette, e la dimostrazione poteva avvenire anche con due testimoni. Stavolta introduciamo un grande principio giuridico, ancor oggi vigente: la decadenza dall'esercizio del diritto trascorso un certo termine (un anno), per i crediti di lavoro. «... Sia lecito al Creditore fare dare il giuramento al debitore d'haverlo satisfatto e non essendo vivo il debitore si dia il giuramento alli suoi heredi o successori, se credono che il creditore sia pagato e satisfatto, volendo che nessuno per opere date a giornata o a mese non possa, passato l'anno, domandarle, o vero exigerle  dal conduttore; se non passano la somma di lire dieci,  non sia audito a ragione, ne dal giudicante li sia administrata  ragione passato il detto tempo, ateso che non è verisimile che tali operari differischino tanto a domandare la mercede delle sue fatiche, salvo et excepto se delle dette opere ne apparesse pubblico instrumento (atto pubblico, nda)  overo scriptura sotto scritta di mano di testimoni; e non apparendo scrittura alcuna, si dia il giuramento al debitore o suo herede nel modo detto di sopra». Si può notare come l'onere della prova fosse rovesciato e dovesse cadere sul debitore e non su chi accampava il titolo: un diritto che privilegiava il lavoratore. Buona Pasqua!  Umberto Canovaro