3 giugno 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Se il marito more prima che si consuma il matrimonio…”

umbertocanovaro@ - Rubrica XIX Dell'Antifato delle Donne (2a parte). Questo istituto di carattere civilistico in sintesi prevedeva che al momento del matrimonio, mentre la donna portava la dote, il marito aggiungeva l'Antifato, del valore della metà di quella, per il caso di vedovanza, come sostegno alla superstite. Abbiamo visto ciò la scorsa settimana; vediamo adesso la parte terminale del dispositivo, che ci spiega come funzionava in alcuni casi specifici. «...se il Marito more prima che si consuma il Matrimonio, la donna non guadagna (percepisce, nda) Antifato e se la donna muore prima che si consumi il  Matrimonio, li suoi heredi non guadagnano Antifato; ancorché effectualmente fosse data e pagata la dote e se la donna lassa figliuoli mastij in casa del Marito morto o Femine del matrimonio, detto Antifato lo guadagnano i figliuoli o figliuole che lassa all'herede del marito morto per rata parte». Era una norma veramente importante questa sulla spettanza alla donna vedova, vista l' ampia casistica dell'epoca sulle morti giovani per le più svariate cause. Si cercava così di evitare fenomeni di vagabondaggio, accattonaggio e prostituzione femminile. Umberto Canovaro