umbertocanovaro@ - Rubrica XIX Dell'Antifato delle Donne (2a parte). Questo
istituto di carattere civilistico in sintesi prevedeva che al momento del
matrimonio, mentre la donna portava la dote, il marito aggiungeva l'Antifato,
del valore della metà di quella, per il caso di vedovanza, come sostegno alla
superstite. Abbiamo visto ciò la scorsa settimana; vediamo adesso la parte
terminale del dispositivo, che ci spiega come funzionava in alcuni casi
specifici. «...se il Marito more prima che si consuma il Matrimonio, la donna
non guadagna (percepisce, nda) Antifato e se la donna muore prima che si
consumi il Matrimonio, li suoi heredi
non guadagnano Antifato; ancorché effectualmente fosse data e pagata la dote e
se la donna lassa figliuoli mastij in casa del Marito morto o Femine del
matrimonio, detto Antifato lo guadagnano i figliuoli o figliuole che lassa
all'herede del marito morto per rata parte». Era una norma veramente importante
questa sulla spettanza alla donna vedova, vista l' ampia casistica dell'epoca
sulle morti giovani per le più svariate cause. Si cercava così di evitare
fenomeni di vagabondaggio, accattonaggio e prostituzione femminile. Umberto Canovaro