umbertocanovaro@ - Rubrica XXC:
“Del imborsazione et Offitio de Modolatori” (4a parte). Terminiamo con oggi un'altra carica istituzionale
molto importante, i modulatori, che erano coloro che avevano il compito di sindacare l'operato
delle pubbliche autorità amministrative del paese, constatando come anch’ essi
soggiacessero ad un giudizio superiore: «Dalle sententie di detti Modulatori
ciascuno si possi appellare e [far]dire di nullità al Commissario in termine di giorni tre’ dal di’ della data
et intimata sententia; volendo, però, che se il giorno si trahrà la polizia di
detti Modulatori alcuno dei doi fosse absente o per altro impedimento non
potesse exercitare detta polizia, si
rimborsi e se ne tragghi un’à altra; et abbia ciascheduno di essi e il
canciglieri loro, lire tré dal Comune». In quest’ultimo rigo la disposizione ci
dice che in caso di assenza o impedimento di uno dei due modulatori, in sintesi,
se ne doveva nominare un altro (fare un’altra polizia, cioè elezione) da parte
dei Padri Anziani, a significare di come questa carica dovesse sempre stare in
esercizio. Umberto
Canovaro
