umbertocanovaro@ - Rubrica XIV: “Delli Servitori e Serve de Riesi”. «Provedasi
ancora che ogni servitore, Garzone o serva che non starà col suo padrone tutto
il tempo promesso, perda la metà del proprio salario e chiunque, forestiero o
terriero, ripiglierà uno di questi prima che un anno doppo la sua partita,caschi
in pena di scudi venticinque da applicarsi secondo l’ordinario e qualunque
Garzone che per vitio si fugirà dal Padrone, venendo nelle mani della giustizia
sia condennato in lire venticinque; ma se il Padrone usasse a chi lo serve
straniezze o mali portamenti, vado a querelarsene al Commissario, il quale, vista
la ragione, faccia soddisfare a pieno il servo del Credito suo, dandoli libertà
di procaciarsi altro Padrone; e chi questo tale piglierà a suo servitio, debba
essere chiaro e certo della licentia o dal passato Padrone e dal Commissario e,
se il tempo non sarà stato specificato, s’intenda d’un’anno, eccettuandone però
i casi di malattie, Morte o altri giusti impedimenti». Umberto Canovaro