18 novembre 2017

STATUTA RIVI (SEC. XIII), SERVITORI E SERVE: “Doveri tanti, diritti pochi”

umbertocanovaro@ - Rubrica XIV: “Delli Servitori e Serve de Riesi”. «Provedasi ancora che ogni servitore, Garzone o serva che non starà col suo padrone tutto il tempo promesso, perda la metà del proprio salario e chiunque, forestiero o terriero, ripiglierà uno di questi prima che un anno doppo la sua partita,caschi in pena di scudi venticinque da applicarsi secondo l’ordinario e qualunque Garzone che per vitio si fugirà dal Padrone, venendo nelle mani della giustizia sia condennato in lire venticinque; ma se il Padrone usasse a chi lo serve straniezze o mali portamenti, vado a querelarsene al Commissario, il quale, vista la ragione, faccia soddisfare a pieno il servo del Credito suo, dandoli libertà di procaciarsi altro Padrone; e chi questo tale piglierà a suo servitio, debba essere chiaro e certo della licentia o dal passato Padrone e dal Commissario e, se il tempo non sarà stato specificato, s’intenda d’un’anno, eccettuandone però i casi di malattie, Morte o altri giusti impedimenti». Umberto Canovaro