umbertocanovaro@ - Rubrica LXXV “Del Pesatore della Vena”: «Anco è ordinato che sempre che il Commissario d'ordine
dell'Illustrissimo signore haverà a condure alcuni pesatori della piaggia e
vene, prima, che sia condotto ne la casa del comune di Rio, presente il
Consiglio, se li dia il corporale giuramento di pesare il giusto e honesto e
dare alla vena, quando fusse bagnata o terrosa, la tarra che li pare
conveniente e giusta, tanto per l'Illustrissimo signore quanto per lo
compratore di dette vene e chi contrafarà sia punito in lire venticinque da
pagarle secondo il solito e ordine». Norma
di carattere minerario per la quale i pesatori dovevano prestare giuramento
davanti al Consiglio di svolgere con giustezza il loro compito, nell'interesse
del proprietario Appiani e anche dei compratori. Si capisce come questa sia una disposizione più moderna (sec. XVI?) rispetto alla prima stesura dello Statuto
Riese, visto che si evince come il minerale scavato è oramai tutto di proprietà
del Signore e i lavoranti sono poco meno che dei salariati (a cottimo), senza
più la prerogativa di essere imprenditori di sé stessi. Umberto Canovaro