17 febbraio 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Quando le pene pecuniarie potevano essere trasformate in corporali… se si era poveri”

umbertocanovaro@ - Rubrica XVII “Di chi tagliera arbori, vingne e Biade e ammazera o ferira Bestie”: «Se alcuna persona studiosamente tagliasse o guastasse alcun arbore frutifero o segasse vigna o Biade o Bestie ferisse o amazasse d’alcuna persona, debba essere condennato da lire cinque fin in lire cento et in la emendazione del danno patito; e se non potrà pagare la pena sia condennato in la imputazione della mano o vero in altra pena personale, ad arbitrio di sua eccellenza Illustrissima o di suo Governatore». Norma inequivocabile che ci conferma come le pene pecuniarie si potessero trasformare in corporali, se si era poveri. Umberto Canovaro