umbertocanovaro@ - Rubrica XVII “Di chi tagliera
arbori, vingne e Biade e ammazera o ferira Bestie”: «Se alcuna persona
studiosamente tagliasse o guastasse alcun arbore frutifero o segasse vigna o
Biade o Bestie ferisse o amazasse d’alcuna persona, debba essere condennato da
lire cinque fin in lire cento et in la emendazione del danno patito; e se non
potrà pagare la pena sia condennato in la imputazione della mano o vero in
altra pena personale, ad arbitrio di sua eccellenza Illustrissima o di suo Governatore».
Norma inequivocabile che ci conferma come le pene pecuniarie si potessero
trasformare in corporali, se si era poveri. Umberto Canovaro