10 febbraio 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Sottoporre un debitore ad azione legale”

umbertocanovaro@ - Rubrica XCI: “Di Convenire Debitore fuorestiero in  Rio”: «Qualunque Riese sarà creditore di Fuorastiere per qual sia modo et in qual si vogli luogo fusse contratto il debito, se bene (ancorché, nda) fuor la giurisdittione del signore Nostro Illustrissimo, possa procedere contro di lui e sui beni, come s’habitasse in Rio, pur che detti beni mobili o immobili si trovino nel distretto di Rio; il che habbi luogo ancora contra i nomi (segnalati, nda) da Creditori; e faccia il Commissario osservare il presente Statuto, sotto pena di venticinque scudi e dell’interessi (cioè il dovuto, nda) della parte, applicata (versata, nda) la pena alla Cammera fiscale». Quindi bastava che i beni del forestiero fossero situati nella Terra di Rio per poter escutere il debitore, a prescindere dalla sua presenza fisica in loco. Umberto Canovaro