31 marzo 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Dove non era possibile tenere i porci”

umbertocanovaro@ - Rubrica LXVIII “De Porci nella valle”: «A nessuna persona sia lecito tenere bestie porcine fra confini delle valle sopradette (*) ne anco dalla Maestà vino alla Piaggia, quanto dura la valle fino al mare pena soldi dieci per bestia così grande come picolina da pagare di fatto, senza remissione». (*) Nella rubrica precedente, intitolata "Del macerare il lino",  i riferimenti territoriali nei quali questa attività era consentita (ed i porci vietati) erano: "...nella valle del'Orto del lupo dalla via in giù che va a San Stefano... e nella valle a Cecini, nella valle del'Ortano e a Lutone, sotto la villa di Meri de Carabi et in Ferraio in Galico".La pena pecuniaria era da pagarsi "di fatto", quindi non ammetteva sanzione alternativa al pagamento dei dieci soldi. Buona Pasqua a tutti i lettori, Umberto Canovaro