17 marzo 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Dove si potevano costruire concimaie e porcili”

umbertocanovaro@ - Rubrica LVIII: “Di Deputare il luogo del Patto e de Castri de Porci” - «Sieno  tenuti  l’Anziani, pena lire cinque per ciascuno, ogn’anno in Calende Genaio  provedere di luoghi dove si getti il patto et tutte quelle persone che (costruiscano?) per l’avenire Castri de porci presso alla terra (a meno di) Cinquanta Canne pena lire cinque per ogni volta e per ogni porco che serà accusato». Disposizione che va letta assieme a quella della scorsa settimana, relativamente ai luoghi dove si poteva gettare l’immondizia. Quello della tenuta dei maiali doveva essere un gran problema per la piccola comunità riese, considerate le varie regole che li riguardano nell’ambito di questi Statuti. Lo si rileva anche dal fatto che raramente è prevista anche una sanzione pecuniaria per  gli Anziani che non “legiferassero”, come in questo caso avviene. Se i porcili dovevano stare fuori abitato almeno centocinquanta metri (una canna equivaleva a circa tre metri), e gli Anziani li dovevano prevedere all’inizio dell’anno (calenda), significa che il paese doveva averne più d’uno attorno all’abitato. Umberto Canovaro