28 aprile 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Quando per lo stesso reato il magistrato giudicante incassava dodici denari dal riese e diciotto dal forestiero”

umbertocanovaro@ - La settimana scorsa abbiamo analizzato una rubrica che trattava la paga del Commissario per le cause sotto le venticinque lire; nella rubrica successiva, si trattano quelle superiori a questo importo. Trattandosi di una lunga elencazione di situazioni processuali e giudiziarie, cercherò di fare una sintesi che sia la più comprensibile possibile. Rubrica LXXXVII “Delle mercede da lire venticinque in Su’” (1a parte): «per la produzione del livello soldi tre; per scritture prodotte soldi doi; ....per ciascun bando soldi tre’; per domandita di sententia soldi doi;.......per sequestro e Commandamento soldi quattro; Per ogni cattura, denari sei.... quali pregi (prebende, nda) s’osservino ancora in Cause di Appellationi, di Nullità, di Reduttione ad arbitrio di buono huomo e di Restitutione in integro*; e li Forestieri paghino la metà più, cio è se il Riese paga un soldo, chel forastiero paghi denari diciotto**, eccetto quelli *** del stato del signore Illustrissimo i quali tanto pagare debbino quanto i Riesi nelle lor terre». Continueremo la prossima settimana con altre fattispecie. Umberto Canovaro
* tutti quanti istituti giudiziari.
** un soldo valeva dodici denari, quindi aumentato della metà, diciotto.
*** Il riferimento alla moneta coniata nella zecca degli Appiani ci induce a pensare che questa rubrica sia stata inserita o modificata in tal senso negli ultimi anni del cinquecento.