umbertocanovaro@ - La settimana scorsa
abbiamo analizzato una rubrica che trattava la paga del Commissario per le
cause sotto le venticinque lire; nella rubrica successiva, si trattano quelle
superiori a questo importo. Trattandosi di una lunga elencazione di situazioni
processuali e giudiziarie, cercherò di fare una sintesi che sia la più
comprensibile possibile. Rubrica LXXXVII “Delle
mercede da lire venticinque in Su’” (1a parte): «per la produzione del livello soldi tre; per
scritture prodotte soldi doi; ....per ciascun bando soldi tre’; per domandita
di sententia soldi doi;.......per sequestro e Commandamento soldi quattro; Per
ogni cattura, denari sei.... quali pregi (prebende, nda) s’osservino ancora in
Cause di Appellationi, di Nullità, di Reduttione ad arbitrio di buono huomo e
di Restitutione in integro*; e li Forestieri paghino la metà più, cio è se il
Riese paga un soldo, chel forastiero paghi denari diciotto**, eccetto quelli
*** del stato del signore Illustrissimo i quali tanto pagare debbino quanto i
Riesi nelle lor terre». Continueremo
la prossima settimana con altre fattispecie. Umberto Canovaro
* tutti
quanti istituti giudiziari.
** un
soldo valeva dodici denari, quindi aumentato della metà, diciotto.
*** Il
riferimento alla moneta coniata nella zecca degli Appiani ci induce a pensare
che questa rubrica sia stata inserita o modificata in tal senso negli ultimi
anni del cinquecento.