umbertocanovaro@ - Vedremo questa settimana le
commissioni sulle cause processuali, in aggiunta al suo stipendio, che
spettavano al magistrato giudicante. Rubrica LXXXVI: “Della mercè del
Commissario”: «Il Commissario che per
li tempi serà nella terra di Rio debbi havere per mercè delle sue fatiche
quanto qui di sotto s'ordinerà: da lire venticinque in giù. Per la domandita e
cittazione dell'attore, soldo uno. Per la risposta del Reo, soldo uno. Per ogni
contumacia senza pagare la comparizione, denari quattro. Per produttione,
cittatione e giuramento di ciascun testimone, soldo uno. Il medesimo per
l'examine con Capitoli o senza. Per ogni interrogatorio, denari due. Per la
pubblicazione di Testimonij, per l'oppositione a detti e per la prorogatione
del termine a examinare con giuramento o senza, per ciascun'atto un soldo. Per
il giuramento decisorio, offerto, per il giuramento di Calunnia, per la
concessione del Pegno, per la Commessione
a riscuoterlo, per la licentia dell'Incartarlo, per la benedittione con
la relatione del Pegno, per la integina, per la produttione di ciascun libro o
scrittura, per la domanda dell'executione e produttione dela sententia, qual
possa prodursi in l'atti, per ciascuno dell'atti predetti uno soldo; ma per il
Rogo della sententia doi soldi». Interessante vedere come le monete accettate
fossero solo i soldi e i denari. Il soldo deriva da solido, che al tempo
di Carlo Magno è una unità di conto,
pari a 12 denari. Il denaro deriva il
suo nome dal denier, una moneta creata sempre da Carlo Magno con la sua riforma
monetaria. Umberto Canovaro