21 aprile 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Quanto il magistrato giudicante incassava in aggiunta al suo stipendio”

umbertocanovaro@ - Vedremo questa settimana le commissioni sulle cause processuali, in aggiunta al suo stipendio, che spettavano al magistrato giudicante. Rubrica LXXXVI: “Della mercè del Commissario”:  «Il Commissario che per li tempi serà nella terra di Rio debbi havere per mercè delle sue fatiche quanto qui di sotto s'ordinerà: da lire venticinque in giù. Per la domandita e cittazione dell'attore, soldo uno. Per la risposta del Reo, soldo uno. Per ogni contumacia senza pagare la comparizione, denari quattro. Per produttione, cittatione e giuramento di ciascun testimone, soldo uno. Il medesimo per l'examine con Capitoli o senza. Per ogni interrogatorio, denari due. Per la pubblicazione di Testimonij, per l'oppositione a detti e per la prorogatione del termine a examinare con giuramento o senza, per ciascun'atto un soldo. Per il giuramento decisorio, offerto, per il giuramento di Calunnia, per la concessione del Pegno, per la Commessione  a riscuoterlo, per la licentia dell'Incartarlo, per la benedittione con la relatione del Pegno, per la integina, per la produttione di ciascun libro o scrittura, per la domanda dell'executione e produttione dela sententia, qual possa prodursi in l'atti, per ciascuno dell'atti predetti uno soldo; ma per il Rogo della sententia doi soldi». Interessante vedere come le monete accettate fossero solo i soldi e i denari. Il soldo deriva da solido, che al tempo di  Carlo Magno è una unità di conto, pari a 12 denari.  Il denaro deriva il suo nome dal denier, una moneta creata sempre da Carlo Magno con la sua riforma monetaria. Umberto Canovaro