umbertocanovaro@ - Rubrica LXXXVII: “Delle mercede da lire venticinque in
Su' (4a parte)” - Si conclude la
rubrica che trattava la paga del Commissario per le cause sopra le venticinque
lire. Adesso la rubrica tratta dei
registri che il giudicante doveva tenere: «Habbia nel principio de soi libri
tanti fogli che bastino per Repertorio delle scritture col nome del producente (chi
intentava l'azione giudiziaria, nda) e somma (riassunto, nda) di esse scritture
et così tutto ordinato consegni all'Anziani, facendone fare nota al libro del
comuno e (essi, nda) le confermino con sottoscrivere haverle intieramente
riceute, riponendole nel Cassone, alla pena di scudi venticinque d'oro a detti
Anziani e privatione del loro offitio; e bisognando per cause non finite
rivedere detti libri e filze, consegnile l'Anziani al Commissario (giudice,
nda) successo con riceuta della consegna et obbligo di bona restitutione e
ricevendole, poi, da detto Commissario con mancamento (cioè incomplete, nda),
siano tenuti detti Anziani farne querella al signore Illustrissimo o suo
Governatore e in lor absentia al
Vicario di Piombino; ne siano detti Anziani negligenti». Umberto Canovaro