26 maggio 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “I registri del giudice”

umbertocanovaro@ - Rubrica LXXXVII: “Delle mercede da lire venticinque in Su' (4a parte)” - Si  conclude la rubrica che trattava la paga del Commissario per le cause sopra le venticinque lire.  Adesso la rubrica tratta dei registri che il giudicante doveva tenere: «Habbia nel principio de soi libri tanti fogli che bastino per Repertorio delle scritture col nome del producente (chi intentava l'azione giudiziaria, nda) e somma (riassunto, nda) di esse scritture et così tutto ordinato consegni all'Anziani, facendone fare nota al libro del comuno e (essi, nda) le confermino con sottoscrivere haverle intieramente riceute, riponendole nel Cassone, alla pena di scudi venticinque d'oro a detti Anziani e privatione del loro offitio; e bisognando per cause non finite rivedere detti libri e filze, consegnile l'Anziani al Commissario (giudice, nda) successo con riceuta della consegna et obbligo di bona restitutione e ricevendole, poi, da detto Commissario con mancamento (cioè incomplete, nda), siano tenuti detti Anziani farne querella al signore Illustrissimo o suo Governatore e in lor absentia  al Vicario di Piombino; ne siano detti Anziani negligenti». Umberto Canovaro