umbertocanovaro@ - Rubrica XIX: “Di chi rapisse Donna e commettesse adulterio,
Stupro e incesto” (1a parte): «Se alcuno
Farà o Rapira Vergine o altre donne di Bona Fama a Lui promisse o vero sposate,
senza consenso del padre o di altri ai quali la cura di esse donne s’ aspetti
più, sia punito di lire venticinque fin in cento e se alcuna Donna della sopra
scritta condittione, non sposata, alcuno la Rapira o vero per rapirla l’entrera
in casa e che per lui non starà che la rapisse, sia punito da lire cinquanta
fin in lire trecento e più in avere e in persona ad arbitrio del signore
Illustrissimo o suo Governatore e niente di meno la donna rapina sia constretto
restituire e si riduca nel Pristino stato (....)». Quanto
sopra, riguardava la donna di “bona fama”, cioè donna onorata, che veniva
rapita senza il consenso di chi ne deteneva la potestà (padre e in assenza,
fratello o figlio) a scopo di matrimonio. Come si nota, benché salatissime,
erano solo sanzioni di natura pecuniaria, anche se il Giudice poteva a sua
discrezione, a seconda della condizione del reo, adottare pene corporali (“...
e in persona”). Umberto Canovaro