23 giugno 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Ferie sì, però...”

umbertocanovaro@ - Rubrica CXIV “Delle  Ferie”: Nel corso dell'anno 2016, procedemmo a vedere in quali giorni non si tenevano le pubbliche udienze sia civili che penali, e fu anche il modo di conoscere quali giorni del mese, per i nostri antenati, erano considerati festivi. Al termine di questa rubrica, c'erano delle eccezioni che vale la pena di prendere in considerazione: «Et le predette ferie non s'intendano, ne habbino loco contro li suspetti e fugitivi, contra li quali possa agitare (essere agito, nda) etiam (anche, nda) in giorni feriati, tanto in honore di Dio quanto della ricolta e vendemmie. Possa e debba il Commissario (a cui era demandata l'amministrazione della giustizia, nda) nel tempo della ricolta e vendemmie, tanto e non in tempo d'altre ferie, sedere al banco e rendere ragione (cioè giudicare, nda) a chi la domanderà fin in lire tre e non più et per le mercede et opere delle persone date per la ricolta e vendemmie e non per altra causa fin in quale si vogli quantità». Quindi, per cause fino a tre lire, si poteva procedere anche in periodo di raccolta e vendemmia. Idem per giudicare i sospettati e i possibili fuggiaschi, proprio al fine di assicurare una giustizia giusta. Umberto Canovaro