7 luglio 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Adulterio, stupro e incesto… il giudice poteva adottare pene corporali”

umbertocanovaro@ - Rubrica XIX: “Di chi rapisse Donna e commettesse adulterio, Stupro e incesto” (2a parte). Continuiamo una rubrica di diritto “criminale” piuttosto lunga, il cui titolo non consente molte interpretazioni: «Se alcuno senza rapina alcuna donna maritata o non maritata conosciera carnalmente per forza,  sia condennato da lire cinquanta fin in lire dugento e più in avere e in persona (cioè pena corporale o detentiva, nda), ad arbitrio del signore Illustrissimo o suo Governatore; ma se essa donna fusse vila et di abietta condizione, sia punito da lire dieci fin in lire cento; e se la donna sara maritata e sera cognosciuta volente lei, sia condennato da lire venti fin in lire cento et in havere et in persona, ad arbitrio del signore Illustrissimo o suo Governatore, hauto rispetto alla qualità e condittione del luogo, del fatto e della persona (...)». Come si nota, benché salatissime, erano solo sanzioni di natura pecuniaria, anche se il giudice poteva a sua discrezione, a seconda della condizione del reo, adottare pene corporali ("... e in persona"). Continueremo la prossima settimana l'analisi di questa interessante rubrica. Umberto Canovaro