21 luglio 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “La condizione delle donne era davvero misera se bastava che quattro uomini "degni di fede" testimoniassero che essa non viveva castamente”

umbertocanovaro@ - Rubrica XIX: “Di chi rapisse Donna e commettesse adulterio, Stupro e incesto” (3a parte) - Continuiamo una rubrica di diritto "criminale" piuttosto lunga, il cui titolo non consente molte interpretazioni: «E se castamente non fusse vissuta la detta donna conosciuta (cioè violata, nda), il cognosciente non sia in pena alcuna e basti che essa non vivi castamente e lo provi per pubblica fama per quattro testimonij degni di fede d'ogni exceptione  maggiore; e se alcuna delle predette donne rapite e per violentia conosciute o maritate e non fossero meretrici e per forza fussero carnalmente cognosciute o maritate sia punito e condennato da soldi dieci fin in cento; le quale meretrice basti provare che le siano come di sopra (cioè con la testimonianza di quattro degni personaggi, nda); e se alcuno tenesse o ricevesse moglie d'altro al dispetto del marito, sia condennnato da lire dieci fin in dugento et in più in havere et in persona (cioè anche pene corporali o detentive, nda)ad arbitrio del signore Illustrissimo o suo Governatore, hauta considerazione del fatto e delle persone e niente di meno si a tenuto restituire la moglie». Come si nota, benché salatissime, erano solo sanzioni di natura pecuniaria, anche se il Giudice poteva a sua discrezione, a seconda della condizione del reo e del fatto,adottare pene corporali. La situazione delle donne di condizione disagiata poi, era davvero misera, se bastava che quattro uomini "degni di fede" testimoniassero che essa non viveva castamente.Continueremo la prossima settimana l'analisi di questa interessante rubrica. Umberto Canovaro