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Rubrica XIX: “Di chi rapisse Donna e commettesse adulterio, Stupro e incesto”
(3a parte) - Continuiamo una rubrica di diritto "criminale" piuttosto
lunga, il cui titolo non consente molte interpretazioni: «E se castamente non
fusse vissuta la detta donna conosciuta (cioè violata, nda), il cognosciente
non sia in pena alcuna e basti che essa non vivi castamente e lo provi per
pubblica fama per quattro testimonij degni di fede d'ogni exceptione maggiore; e se alcuna delle predette donne
rapite e per violentia conosciute o maritate e non fossero meretrici e per
forza fussero carnalmente cognosciute o maritate sia punito e condennato da
soldi dieci fin in cento; le quale meretrice basti provare che le siano come di
sopra (cioè con la testimonianza di quattro degni personaggi, nda); e se alcuno
tenesse o ricevesse moglie d'altro al dispetto del marito, sia condennnato da
lire dieci fin in dugento et in più in havere et in persona (cioè anche pene
corporali o detentive, nda)ad arbitrio del signore Illustrissimo o suo
Governatore, hauta considerazione del fatto e delle persone e niente di meno si
a tenuto restituire la moglie». Come si nota, benché salatissime, erano solo
sanzioni di natura pecuniaria, anche se il Giudice poteva a sua discrezione, a
seconda della condizione del reo e del fatto,adottare pene corporali. La situazione
delle donne di condizione disagiata poi, era davvero misera, se bastava che
quattro uomini "degni di fede" testimoniassero che essa non viveva
castamente.Continueremo la prossima settimana l'analisi di questa interessante
rubrica. Umberto Canovaro