1 settembre 2018

STATUTA RIVI (SEC. XIII): “CIRCOLAZIONE DELLE MONETE” (2a parte)

umbertocanovaro@ - Abbiamo visto la settimana precedente un decreto allegato agli Statuti stilato da Iacopo VI, signore di Piombino ed Elba orientale, del 1573, riguardante le monete in circolazione nel dominio. Proseguiamo oggi nella lettura e analisi. Oltre a reali e cianfroni d’argento, scudi d’oro, soldi, lire, circolavano anche «Piastre grosse d’argento di Genova, battute in quella città per lire otto l’una di questa moneta, intendiamo si debbino spendere per lire sette e mezzo et le piastre minori di detta città battute per lire quattro non si spendino per più che per lire tre et soldi quindici, parlando sempre a moneta fiorentina. Le monete del Serenissimo  Gran Duca di Toscana restino tutte nel lor proprio valore et si spendino per lo Stato che si spendino nelli  istati di Sua Altezza Serenissima. Tutte l’altre monete di qual si voglia valuta, sorte, come lega et impronta, delle quali di sopra non ne sia facta ispitiale mentione, s’intendino et intendere si debbino in vigor di questo medesimo decreto, bandite et prohibite, ne si possino ispendere, accettare o tenere da alcuna persona sotto posta al nostro Dominio et in  esso habitante o in qual si voglia modo commorante et negotiante (...)». Umberto Canovaro