8 settembre 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Divieto di circolazione di alcune monete” (3a e ultima parte)

umbertocanovaro@ - Le settimane scorse abbiamo visto in questo decreto di Iacopo VI signore di Piombino e delle isole del nostro arcipelago, quali fossero le monete ammesse alla circolazione nel piccolo stato sovrano, e cioè scudi d'oro, reali d'argento, cianfroni napoletani e piastre genovesi, proibite le altre: «...sotto pena et alla pena di scudi dieci d'oro in oro per ciascuna volta et alla perdita delle monete; nella qual pena e perdita dichiariamo così in corsi coloro che riceveranno dette monete, come quelli che li paghano, intendendo prima che fatto il pagamento di tale moneta bandita et proibita caschi il danno sopra del ricevitore; ma sino a che non sieno finite di numerar sia il rischio et perdita del pagatore; la qual pena et perdita come di sopra si applichi per metà alla Camera nostra fiscale, per un quarto all'acusatore, al quale li sera tenuto segreto et per l'altro quarto allo executore. Dieno niente di meno tempo a ogni persona che avesse di dette monete proibite tutto il di 15 d'aprile prossimo futuro 1573 a smaltire et levarsele di presso, il quale termine passato, caschi ciascuno nel medesimo pregiuditio. Ordiniamo ad ogni Nostro Governatore, Vicario, Commissario, Podestà, Offitiale, Ministro et Rettore che ne faccia exequire inviolabilmente il presente Decreto. Dato in Crespignano questo di 3 di marzo 1573. Il Signore di Piombino,  il Segretario Antonio Maria Calzetti». Umberto Canovaro