umbertocanovaro@ - Le settimane scorse abbiamo
visto in questo decreto di Iacopo VI signore di Piombino e delle isole del
nostro arcipelago, quali fossero le monete ammesse alla circolazione nel
piccolo stato sovrano, e cioè scudi d'oro, reali d'argento, cianfroni
napoletani e piastre genovesi, proibite le altre: «...sotto pena et alla pena di scudi dieci d'oro in oro
per ciascuna volta et alla perdita delle monete; nella qual pena e perdita
dichiariamo così in corsi coloro che riceveranno dette monete, come quelli che
li paghano, intendendo prima che fatto il pagamento di tale moneta bandita et
proibita caschi il danno sopra del ricevitore; ma sino a che non sieno finite
di numerar sia il rischio et perdita del pagatore; la qual pena et perdita come
di sopra si applichi per metà alla Camera nostra fiscale, per un quarto
all'acusatore, al quale li sera tenuto segreto et per l'altro quarto allo
executore. Dieno niente di meno tempo a ogni persona che avesse di dette monete
proibite tutto il di 15 d'aprile prossimo futuro 1573 a smaltire et levarsele
di presso, il quale termine passato, caschi ciascuno nel medesimo pregiuditio.
Ordiniamo ad ogni Nostro Governatore, Vicario, Commissario, Podestà, Offitiale,
Ministro et Rettore che ne faccia exequire inviolabilmente il presente Decreto.
Dato in Crespignano questo di 3 di marzo 1573. Il Signore di Piombino, il Segretario Antonio Maria
Calzetti». Umberto Canovaro