umbertocanovaro@ - In
appendice agli Statuta Rivi, testo manoscritto conservato presso l'Archivio
Comunale di Rio nell'Elba, troviamo la seguente disposizione in materia di
furti di minerale, datato 1573: «Iacopo VI Aragona d'Appiano
per la Dio gratia Signor di Piombino, del' Isola del'Elba, Montecristo,
Pianosa.Volendo che la vena del ferro, tanto in su li scali (banchine, nda)
quanto per maghazini et altri luogi o aperti o chiusi, per tutto lo Stato di
Sua Eccellenza Illustrissima, sia sicura da furti et dalle rapine, per la
presente legge in perpetuo duratura si hordina et estatuisce che ogni e
qualunque persona, tanto del dominio della prefata Sua Eccellenza Illustrissima
quanto foristiera, che per l' avenire
in corira' in simili furti della vena o per errore o inscientemente , caschi e
caduto esser intenda ipso fatto in pena della forca et perdita delle Bestie et
Vasselli(servi, nda) con le robe
caricatevi suso, sopra quali fussero trovati portare et extrare detta Vena,
applicati per la metà al fisco, per un quarto a l'acusatore et sarà tenuto
segreto et per un quarto allo executore. Et per esser tale la mente (volontà,
nda) di Sua Eccellenza Illustrissima et di quella di tutto il disposto di sopra,
comandiamo generalmente la inviolabile observantia. Dato in Ghezzano il di 4
d'aprile 1573. Il Signore di Piombino. Antonio Maria Calzetti segretario». Pena della foca e confisca del maltolto, bestie e
servi compresi, a chi rubava il minerale. Evidentemente, nel tardo XVI secolo
questi delitti dovevano essere ricorrenti ed esasperanti la popolazione, che ovviamente
chiedeva maggiore severità. La storia insegna sempre qualcosa! Umberto Canovaro