15 settembre 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Pena della foca e confisca del maltolto a chi rubava il minerale”

umbertocanovaro@ - In appendice agli Statuta Rivi, testo manoscritto conservato presso l'Archivio Comunale di Rio nell'Elba, troviamo la seguente disposizione in materia di furti di minerale, datato 1573: «Iacopo VI Aragona d'Appiano per la Dio gratia Signor di Piombino, del' Isola del'Elba, Montecristo, Pianosa.Volendo che la vena del ferro, tanto in su li scali (banchine, nda) quanto per maghazini et altri luogi o aperti o chiusi, per tutto lo Stato di Sua Eccellenza Illustrissima, sia sicura da furti et dalle rapine, per la presente legge in perpetuo duratura si hordina et estatuisce che ogni e qualunque persona, tanto del dominio della prefata Sua Eccellenza Illustrissima quanto foristiera, che per l'  avenire in corira' in simili furti della vena o per errore o inscientemente , caschi e caduto esser intenda ipso fatto in pena della forca et perdita delle Bestie et Vasselli(servi, nda)  con le robe caricatevi suso, sopra quali fussero trovati portare et extrare detta Vena, applicati per la metà al fisco, per un quarto a l'acusatore et sarà tenuto segreto et per un quarto allo executore. Et per esser tale la mente (volontà, nda) di Sua Eccellenza Illustrissima et di quella di tutto il disposto di sopra, comandiamo generalmente la inviolabile observantia. Dato in Ghezzano il di 4 d'aprile 1573. Il Signore di Piombino. Antonio Maria Calzetti segretario».  Pena della foca e confisca del maltolto, bestie e servi compresi, a chi rubava il minerale. Evidentemente, nel tardo XVI secolo questi delitti dovevano essere ricorrenti ed esasperanti la popolazione, che ovviamente chiedeva maggiore severità. La storia insegna sempre qualcosa! Umberto Canovaro