27 aprile 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “La discriminante per ottenere la causa d’appello”

umbertocanovaro@ - Dell'Appellazioni (1a parte) - «Le sentenze date dal detto Commissario sino a lire cento s'intendino fatta cosa giudicata, et non habbino appellazione, ma quelle che excederanno detta somma di lire cento habbino appellazione. Quali appellazioni si devolvino ha tre giudici della Magistratura ruota di Firenze come delegata da S.A. (Sua Altezza il Granduca Francesco I, nda) ad universitatem causarum (per tutte le cause, sia Civili che criminali, nda), et si debbino interporre dette appellazioni ne casi appellabili fra cinque giorni et introdurle et notificarle alla parte fra un mese (...)». La discriminante per poter porre appello era qui, similmente che a Rio, solo di natura economica; ma il giudicato spettava a tre giudici della Corte Fiorentina, con domanda entro cinque giorni (otto a Rio, con inizio del dibattimento entro dieci). Vedremo la prossima settimana altre disposizioni che riguardano l'appello. Umberto Canovaro