18 maggio 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “L'impignorabilità dei beni agricoli, essenziali alla vita”

umbertocanovaro@ - “Del modo di fare l'esecuzione (parte 1a)” - La settimana scorsa abbiamo visto come  la scrittura fra privati avesse lo stesso valore esecutivo sui beni  come se fosse sentenza passata in giudicato. Vediamo adesso come si procedeva: «L'esecuzioni si possono fare personali, ò reali alla elezione del creditore, di maniera che l'una via non impedisca l'altra, et le reali, così nelli beni mobili, come nelli immobili, di maniera però che non si piglino instrumenti, ne ferri necessari per l'agricoltura ne buoi, se non in sussidio (in eccedenza, nda), et dette esecuzioni reali si faccino in questo modo, citando il debitore a vedere far la stima del gravamento (debito, nda), qual facci fare il Commissario nelle cose mobili dalli Anziani come di sopra si è detto, et nelli immobili dalli stimatori del Comune, et li pegni si lassino in custodia et appresso gli immobili al detto Camerlingo(tesoriere del Comune, nda)». Che si tratti di una società prevalentemente agricola, ce lo dimostra l'impignorabilità dei beni agricoli, essenziali alla vita. La settimana prossima proseguiremo vedendo altre modalità operative. Umberto Canovaro