umbertocanovaro@ - “Del modo di fare l'esecuzione (parte 1a)” - La
settimana scorsa abbiamo visto come la
scrittura fra privati avesse lo stesso valore esecutivo sui beni come se fosse sentenza passata in giudicato.
Vediamo adesso come si procedeva: «L'esecuzioni si possono fare personali, ò
reali alla elezione del creditore, di maniera che l'una via non impedisca
l'altra, et le reali, così nelli beni mobili, come nelli immobili, di maniera
però che non si piglino instrumenti, ne ferri necessari per l'agricoltura ne
buoi, se non in sussidio (in eccedenza, nda), et dette esecuzioni reali si
faccino in questo modo, citando il debitore a vedere far la stima del
gravamento (debito, nda), qual facci fare il Commissario nelle cose mobili
dalli Anziani come di sopra si è detto, et nelli immobili dalli stimatori del
Comune, et li pegni si lassino in custodia et appresso gli immobili al detto
Camerlingo(tesoriere del Comune, nda)». Che si tratti di una società
prevalentemente agricola, ce lo dimostra l'impignorabilità dei beni agricoli,
essenziali alla vita. La settimana prossima proseguiremo vedendo altre modalità
operative. Umberto Canovaro